Turni Massacranti Personale Sanitario e Risarcimento...Civile Ord. Sez. L Num. 17976 Anno 2022

15.06.2022

Civile Ord. Sez. L Num. 17976 Anno 2022

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: DE MARINIS NICOLA

Data pubblicazione: 03/06/2022

ORDINANZA

sul ricorso 18974-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI OMISSIS , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE OMISSIS 11, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS;

ricorrente

CONTRO

OMISSIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA XXX, presso lo studio dell'avvocato OMISSS  rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 290/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/05/2016 R.G.N. 163/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. OMISSIS avente ad oggetto la condanna dell' Azienda convenuta al risarcimento del danno subito a motivo della condotta della stessa riconducibile ad una ipotesi di mobbing o comunque di violazione dell'art. 2087 c.c.

RILEVATO

che, con sentenza del 6 maggio 2016, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di OMISSIS, a fronte della domanda proposta da OMISSIS nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Omissis, avente ad oggetto la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del danno subito a motivo della condotta della stessa, riconducibile ad una ipotesi di mobbing o comunque di violazione dell'art. 2087 c.c., per la quale il OMISSIS, dirigente medico responsabile della U.O. di Ostetricia e OMISSIS del Presidio Ospedaliero di OMISSIS, era stato costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno e sottoposto a turni massacranti a causa della gravissima situazione in cui versava la predetta struttura ospedaliera, danno concretatosi nell'essere stato il OMISSIS colpito da infarto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice e sulla scorta della rinnovata CTU che ha ritenuto il trascorso lavorativo del OMISSIS concausa efficiente e determinante dell'evento morbigeno, la pretesa risarcitoria meritevole di accoglimento sotto il solo profilo della violazione dell'art. 2087 c.c., non essendo state adottate le misure necessarie a garantire l'integrità fisica del lavoratore ed, in particolare, il potenziamento dell'organico di personale assegnato alla struttura, al fine di consentire al OMISSIS la fruizione di adeguati turni di riposo e lo svolgimento di prestazioni lavorative contenute nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva; che per la Cassazione di tale decisione ricorre il L'Azienda Sanitaria provinciale di OMISSIS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il OMISSIS ; che l'Azienda ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO

-che con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. nonché dei principi in materia di onere della prova, lamenta l'incongruità logica e giuridica, tenuto conto della consistenza del bacino d'utenza del presidio ospedaliero cui il OMISSIS era addetto e della predisposizione morbigena del medesimo, del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al porsi del trascorso lavorativo del OMISSIS quale concausa efficiente e determinante dell'evento lesivo della sua integrità fisica, sulla base del quale è giunta a ritenere provati la sussistenza del danno, la nocività dell'ambiente ed il nesso causale tra le stesse intercorrente;

-che il motivo si rivela infondato, rinvenendo il giudizio espresso dalla Corte territoriale in adesione alle conclusioni cui era pervenuto il CTU dalla stessa incaricato della rinnovazione della perizia, teso a riconoscere alle modalità di impiego del OMISSIS la valenza di concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medesimo in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale, pieno riscontro nell'accertamento in fatto operato dalla Corte medesima circa l'effettuazione da parte del OMISSIS di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal CCNL di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali, accertamento di merito non rivisitabile in sede di legittimità che non risulta essere stato in questa sede fatto oggetto di censura;

-che il ricorso va dunque rigettato;

-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2022.