Testimone di Geova che rifiuta l’emotrasfusione ha diritto al risarcimento… Cassazione Terza Sez. Civile sentenza n. 29469, 23 dicembre

05.01.2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva rigettato la richiesta la domanda di richiesta di risarcimento danni avanzata da OMISSIS nei confronti di un Ospedale per aver ricevuto una trasfusione nonostante la sua contrarietà...

Infatti i giudici di merito I Giudici di merito, in ossequio alla CTU, secondo la quale la trasfusione si era resa necessaria successivamente rispetto al rifiuto espresso dalla donna e che essa versava in pericolo di vita.

Pertanto secondo la CTU il consenso all'intervento dell'intervento implicava il consenso a tutte le sue fasi e, quindi, anche alla trasfusione...

La Cassazione, richiamando i principi Costituzionali di libertà e autodeterminazione (Art. 19) nonché la giurisprudenza formatasi sul tema, ha ribaltato la pronuncia affermando che "il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita".


Pertanto, sulla base de principi enunciati, è riconosciuto il diritto di rifiutare la terapia trasfusionale anche in presenza precedente consenso al trattamento sanitario, il giudice deve in sintesi accertare se sia intervenuto un informato, inequivoco, autentico ed attuale dissenso della paziente all'emotrasfusione.


La pronuncia impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte          d' Appello di Milano.