T.A.R della Campania.        whistleblowing: accesso agli atti si, rivelazione del segnalante solo se indispensabile per la difesa...

20.01.2020

In data 22 maggio 2018 le veniva notificato dall'U.S.R. per la Campania un atto di contestazione degli addebiti ad una dirigente scolastica fissando la sua audizione per il giorno12 luglio 2018.

In tale contesto si faceva riferimento alla relazione ispettiva pervenuta all'U.S.R. per la Campania in data 24 aprile 2018 le cui risultanze costituiscono l'ossatura motivazionale del provvedimento di contestazione degli addebiti.

L'amministrazione si limitava a fornire solo stralci della relazione ispettiva invitando, tuttavia, la parte ad "accedere agli a istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Non avendo ottenuto riscontro alla propria domanda di accesso agli atti del 28 maggio 2018 con il presente ricorso ha chiesto l'annullamento del diniego maturato per silentium e per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti conseguenziali.

Dalla contestazione degli addebiti del 18 maggio 2018 emerge che i fatti contestati si "riferiscono atti e comportamenti afferenti alla condotta tenuta in qualità di dirigente scolastico e sono desunti dalla relazione ispettiva dei dirigenti tecnici incaricati dell'espletamento di indagine ispettiva presso la predetta istituzione scolastica, pervenuta alla Direzione Generale in data 24 aprile 2018, che costituisce parte integrante della contestazione degli addebiti". In particolare, l'indagine ha avuto impulso "da reiterate segnalazioni in merito a comportamenti eterodossi" che sono stati addebitati alla ricorrente.

Quest'ultima per potersi difendere nell'ambito del procedimento disciplinare ma anche al fine di tutelare la propria persona in altre sedi e, dunque, a prescindere dal procedimento in corso ha chiesto con la nota del 28 maggio 2018 di visione ed estrarre di copia, di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare di cui alla citata comunicazione di attivazione del procedimento disciplinare, tra cui la relazione dei dirigenti tecnici incarica dell'espletamento dell'indagine ispettiva presso il Liceo.

Ritiene il Collegio che in relazione agli atti del procedimento disciplinare (ivi inclusa la relazione ispettiva acquisita dalla Direzione Generale in data 24 aprile 2018, debba riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 22 l n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

E', infatti, pacifico che la conoscenza di tali a è strumentale alla difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare subìto e sfociato nell'irrogazione di una sanzione.

Ciò nondimeno l'amministrazione dovrà oscurare i da riguardanti l'identità dei segnalante e il contenuto delle segnalazioni (che, peraltro, sembrano essere state riportate nei tratti essenziali nell'atto di contestazione degli addebiti.

In questo senso, deve essere respinto il ricorso nella parte in cui è diretto a conoscere le segnalazioni sui comportamenti tenuti e considerati dall'amministrazione "non in linea con le dimensioni professionali di un dirigente scolastico e non corrispondente al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti.

Alla ostensione di tali segnalazioni ostano le disposizioni di cui all'art. 54bis del d.lg. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017, il quale com'è noto disciplina il c.d. whistleblowing.

Tale articolo detta specifiche disposizioni volte a preservare da eventuali ritorsioni il dipendente pubblico che segnali illeciti stabilendo che pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'arcolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale ancorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condoe illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzava avente effetti negavi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tuo o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministravo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

a) in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

b) lo respinge per il resto