Smart working e infortuni sul lavoro: la tutela resta, ma serve la prova del nesso causale.
La sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova conferma un principio ormai centrale nella disciplina del lavoro agile: l'infortunio avvenuto durante lo svolgimento della prestazione da remoto è indennizzabile dall'INAIL quando sussiste un collegamento funzionale tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo.
Nel caso esaminato, una dipendente universitaria si è procurata una frattura alla caviglia mentre, nel corso di una videoconferenza di lavoro, si stava recando a recuperare documenti necessari allo svolgimento delle proprie mansioni.
Il Giudice ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'evento, escludendo che si trattasse di un semplice incidente domestico.La decisione richiama l'art. 23 della Legge n. 81/2017 e ribadisce che il luogo di svolgimento della prestazione non costituisce elemento ostativo alla tutela assicurativa.
Tuttavia, nel lavoro agile grava sul lavoratore un onere probatorio più rigoroso: è necessario dimostrare il nesso eziologico tra attività lavorativa e infortunio.
Resta esclusa la tutela nei casi di "rischio elettivo", ossia quando il lavoratore si espone volontariamente a un rischio estraneo alle esigenze della prestazione.
Particolarmente interessante è inoltre l'evoluzione giurisprudenziale in materia di infortunio in itinere nello smart working, ove assume rilievo il criterio della ragionevolezza e la finalità di conciliazione tra vita privata e lavoro.
Una pronuncia che conferma come il lavoro agile non riduca le tutele del lavoratore, ma richieda una più attenta verifica del collegamento tra attività svolta ed evento dannoso.

