
Sicurezza, Prevenzione e sorveglianza in tempi di SARS-COV 19 D.lgs 81/2008
L'eccezionalità dovuta all'emergenza SARS-COVI 19 non può essere presa come pretesto per ridurre o magari appannare le garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Certamente non sarebbe in linea con quanto previsto dalla normativa (D.lgs 81/2008) del resto anche gli ultimi DPCM non sembrano operare modifiche in tal senso, anzi tendono a coinvolgere le Aziende/Imprese al fine di operare scelte finalizzate al contenimento della diffusione del virus, a tutela dei propri dipendenti oltrechè della popolazione, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.
Di fondamentale importanza appaiono le previsioni contenute volte a contrastare il contagio da attuare, e non potrebbe essere diversamente, in ossequio agli obblighi di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 81/2008, compresi quelli di formazione dei lavoratori.
Sono pertanto inderogabili gli adempimenti contemplati dal Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro proprio allo scopo di contribuire al superamento di questa drammatica emergenza e magari considerare futuri adattamenti e/o modifiche.
Non a caso l'art 42 comma 2 si occupa dei casi di contagio da SARS-COV-2) in occasione di lavoro stabilendo che "il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato".