Novità in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, previsti ex art 62 comma 1 D.lgs 81 2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro).
Da questo mese con tre D.M, emanati nei giorni 1, 2 e 3 settembre dal Ministero dell'Interno e del Lavoro) vengono apportate importanti modifiche, che abrogano il Dm 10 marzo 1998.
In particolare, Il D.M. 2 settembre 2021, in vigore da oggi, trova applicazione in esecuzione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del testo unico che, oltre a prevedere misure finalizzate a una adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in relazione ai fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Inn quei luoghi di lavoro per i quali il datore non è obbligato a redigere il piano di emergenza, resta comunque ferma la necessità di adottare misure gestionali ed organizzative, da attuare in caso di incendio, che dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi, anche se standardizzato.
A conclusione della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro designa i lavoratori "addetti al servizio antincendio", previamente formati e aggiornati.
Il Dm 1° settembre 2021, operativo dal 25 settembre scorso, detta i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in esecuzione dell'obbligo stabilito dall'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Dlgs 81/2008.
Difatti, nell'art. 4 vene stabilito che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio debbano essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità stabilite dall'allegato II al decreto stesso.
Con il più recente Dm 25 settembre 2022 è stata però posticipata al 25 settembre 2023 la norma relativa alla qualificazione dei tecnici manutentori, nonché le modalità di acquisizione di tale qualifica con il relativo allegato II che ne definiva il dettaglio. Pertanto, su tale argomento, fino alla nuova data dovrebbe continuare a trovare applicazione l'articolo 4 del Dm 10 marzo 1998.
Il Dm 3 settembre 2021, che entrerà in vigore il 29 ottobre, fissa invece i criteri generali atti a individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio e a limitare le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
L'allegato tecnico che accompagna il decreto sofferma l'attenzione sulla specifica previsione della valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità del luogo di lavoro, individuandone anche gli elementi minimi che dovranno essere contenuti nel documento. Essi riguardano:
- l'individuazione dei pericoli d'incendio;
- la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
- l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze degli incendi sugli occupanti in coerenza e complementarietà con la valutazione del rischio da esplosione, ove richiesta, in ottemperanza a quanto previsto dal titolo XI del testo unico (Protezione da atmosfere esplosive).
In base all'articolo 3 del Dm, il datore di lavoro dovrà adottare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio tenendo conto del livello di rischio e delle corrispondenti misure indicate nell'allegato I al decreto. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti dallo stesso allegato, i criteri di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nell'allegato.