Se il giudice ripristina il rapporto di lavoro con il datore, al lavoratore spetta il vecchio posto anche se è stato sostituito. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11564 del 3 maggio 2023
Qualora il giudice ripristini il rapporto di lavoro con il datore, il dipendente deve essere riassegnato nello stesso posto di lavoro occupato in precedenza oltre chè alle mansioni ricoperte in origine.
Pertanto, le eventuali assegnazioni successive devono essere considerate provvisorie e non possono essere addotte dall'azienda come esigenza organizzativa che legittima il trasferimento del lavoratore.
È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza pubblicata il 03. 05. 2023.
Il punto di partenza della vicenda è una sentenza ormai definitiva emessa in un altro procedimento: il giudice del merito dichiara nullo il primo contratto di lavoro interinale intervenuto fra le parti stabilendo che fra loro sussiste un rapporto a tempo indeterminato fin dal lontano 13 marzo 2000.
Allora l'azienda riammette in servizio la lavoratrice avvisandola però che è soltanto provvisoria la destinazione alla sede di Roma, dove ha sempre operato.
E dopo un periodo di assenza per congedo e aspettativa trasferisce la dipendente a Palermo. Cade ancora in errore il giudice del gravame quando ritiene legittimo il trasferimento in Sicilia sul rilievo che i colleghi che a parità di mansioni operano nella sede di Roma hanno una maggiore anzianità: si ritiene inoltre assolto l'onere di provare le esigenze tecnico-produttive che giustificano il trasferimento nell'Isola.
Interposizione illecita In realtà l'ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il reinserimento nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altre unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il principio vale anche per l'ipotesi di interposizione illecita nella fornitura di lavoro temporaneo.