
Sanzione disciplinare illegittima. Non vi sono ragioni per limitare l'esplicazione del diritto di difesa, che il legislatore ha voluto preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore (Sent. Sez. L Num. 19846 Anno 2020...
Omissis ha adito il giudice del lavoro chiedendo l'accertamento della illegittimità di due sanzioni disciplinari, costituite ciascuna dalla sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogategli dalla datrice di lavoro Datrice s.r.I., e la condanna di quest'ultima a corrispondergli le somme illegittimamente trattenute a tale titolo nonché a titolo di assenza ingiustificata.
Com'è noto, l'art. 7, comma 2, legge n. 300 del 1970 vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza "averlo sentito a sua difesa"; il successivo comma 5 precisa inoltre che il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale non può intervenire "prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente confrontata con il tema delle modalità di articolazione del diritto di difesa del lavoratore in presenza di contestazione di addebito e su come l'esercizio di tale diritto interferisca con il termine di cinque giorni di cui al richiamato comma 5 in relazione alla possibile preclusione per la parte datoriale all'adozione del provvedimento disciplinare.
Un più risalente indirizzo interpretativo (consolidatosi a partire da Cass. 16/01/1992 n. 467, in motivazione, al quale sono riconducibili, fra le altre, Cass. 20/01/1998, n. 476, Cass. 06/07/1999, n. 7006. Cass. 28/11/2001 n. 15072) ritiene rimessa al lavoratore la scelta dei modi e delle forme attraverso le quali esercitare le proprie difese.
Secondo tale orientamento, ove il lavoratore, pur avendo presentato giustificazioni scritte, chieda contestualmente di essere sentito anche oralmente a propria discolpa il datore di lavoro è tenuto a dare luogo a tale audizione atteso che, come puntualizzato da Cass. n. 7006/1999 cit., la tempestiva presentazione di <<giustificazioni scritte» non consuma l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore salvo che lo scritto non contenga alcuna richiesta di audizione.
Successivi arresti, ormai consolidati, hanno determinato il superamento dell'indirizzo sopra richiamato escludendo che la richiesta di audizione orale formulata dal lavoratore che aveva presentato giustificazioni scritte potesse essere sindacata dalla parte datoriale sotto il profillo della sua rispondenza ad effettive esigenze difensive.
E' stato infatti escluso che il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente possa omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive (Cass. 22/03/2010 n. 6845; Cass. 09/01/2017 n.204).
In base a tale condivisibile indirizzo, quindi, la specifica garanzia dell'audizione orale, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare; ciò anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.