Ritardata Guarigione Responsabilità Medica… Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 5315 Anno 2020.

19.02.2020

Con sentenza del 25 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Omissis, riformando la sentenza del Tribunale di Omissis, ha assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' Omississ, Omissis e Omiussis dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., loro contestato per non avere, nelle loro rispettive qualità di medici del Reparto di Ortopedia dell'ospedale Omissis di Omissis (D. R., A. T.) e di radiologo del medesimo nosocomio (S. S.)- diagnosticato, a V. L., l'esistenza di una lesione fratturativa del corpo vertebrale L1, omettendo, di conseguenza, di porre in essere gli accertamenti al fine di assicurare al paziente la guarigione, determinando l'aggravamento delle sue condizioni e ritardo nell'individuazione della terapia adeguata.

Il fatto viene così descritto dalle sentenze di merito: in data 23 agosto 2009 V. L., a bordo di un motociclo, a causa di una macchia d'olio sull'asfalto cade a terra.

Condotto all'ospedale Omissis di XXXXX, viene sottoposto ad accertamenti radiografici, effettuati da S. S., che diagnostica l 'infrazione dell'ipofisi traversa di L4 ed infrazione del malleolo peroneale sinistro'.

Il paziente viene, quindi, ricoverato nel reparto di Ortopedia, con un bendaggio morbido e l'arto offeso in scarico. Il 25 agosto gli viene applicato un gambaletto gessato all'arto inferiore.

Perdurando dolori alla schiena, nonostante l'assunzione di un analgesico, il 26 agosto viene sottoposto a radiografia del torace dal Radiologo S, che non riscontra anomalie.

Nella medesima giornata L. viene dimesso da Omissis con diagnosi di 'frattura composta del malleolo peroneale sinistro, infrazione apofisi traversa dx di L4, contusione arcata costale, trattamento gambaletto da tenere per trenta giorni'.

Dopo trenta giorni Omissis, anziché recarsi all'Ospedale Omissis, risentendo ancora della sintomatologia algica, si rivolge all'Ospedale di B, dove gli viene rimossa l'ingessatura e dove viene sottoposto a TAC della colonna vertebrale da D12 a L1.

A seguito dell'accertamento diagnostico viene rilevata la presenza del crollo della vertebra L1, con frattura pluriframmentata visibile radiologicamente e viene prescritto l'uso di un busto da associare a fisioterapia, con rivalutazione a trenta giorni.

Trascorso detto periodo Omissis viene nuovamente visitato, con conferma del quadro morboso e prosecuzione del trattamento per ulteriori trenta giorni. Alla visita del 23 novembre 2011, gli viene prescritto lo svezzamento del busto ortopedico.

In sintesi, la sentenza di secondo grado esclude la rilevanza, osservando che secondo i periti i lievi esiti algodisfunzionali ascrivibili al tipo di frattura lombare Ll sono primitivamente ascrivibili all'evento traumatico ed indipendenti dall'inadeguato trattamento e che si sarebbero comunque verificati anche qualora gli imputati avessero tenuto il comportamento doveroso.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la parte civile formulando un unico, articolato motivo.

In poche parole si sottolinea l'evidente rapporto fra l'errore diagnostico commesso dai tre imputati, di cui neppure la Corte territoriale dubita, ed il prolungamento della malattia. Assume che, nel caso di specie, la riduzione di funzionalità, peraltro corrispondente ad una lesione anatomica, avrebbe potuto assumere carattere irreversibile se a distanza di trenta giorni non fosse stata fatta la corretta diagnosi, con presa di coscienza della necessità di non compromettere la guarigione da parte del malato.

La mancanza di tempestiva prescrizione di riposo ed immobilismo assoluto e dell'adozione di un apposito Busto ha certamente indotto la persona offesa, non adeguatamente informata, a porre in essere, inconsapevolmente, movimenti non consentiti, ma ordinari nella vita quotidiana.

L'ordinamento, infatti, misurando la durata malattia come tempo necessario alla guarigione o al consolidamento definitivo degli esiti della lesione, assegna al tempo un 'peso' che incide sulla 'quantità della sanzione', palesando una scelta che pone all'interno della reazione penale anche l'intervallo necessario per il raggiungimento di un nuovo stato di benessere della persona offesa, ancorché di benessere degradato, purché stabile.

Ciò vale, com'è ovvio sia per le lesioni dolose che per le lesioni colpose che ripetono dalla disciplina di cui agli artt. 582 e 583 i criteri distintivi relativi alla qualificazione della gravità delle lesioni medesime.