Risarcimento danno da demansionamento Professionale.  Trib. Lamezia Terme, Sentenza n. 456 - 04. 11. 2025.

10.11.2025

Con separati ricorsi depositati il 24.02.2024 ed il 17.02.2024 gli istanti indicati Omissis, premettendo di lavorare alle dipendenze dell', ASP rispettivamente, dal 21.12.2006, dal 16.07.2009 e dal 16.08.2001, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrati nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica e di prestare servizio presso Omissis.

Esponevano che l'orario di lavoro era articolato su tre turni (7-14, 14-21 e 21-7), che fino al 2017 era stato presente in reparto, in maniera discontinua, un solo operatore socio-sanitario con incarico a tempo determinato, che il numero degli OSS assegnati all' decorrere dal 2018 non era idoneo a garantire la copertura dei tre turni di servizio, che da gennaio ad agosto 2018 aveva prestato servizio un solo OSS (salvo assenze e congedi) a copertura del solo turno di mattina, che da settembre 2018 l'unico OSS assegnato al reparto (salvo assenze e congedi) aveva coperto i turni mattutino e pomeridiano, mentre alcun OSS aveva effettuato il turno notturno.

Chiedevano, pertanto, che l' ASP convenuta venisse condannata al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per i periodi indicati in ricorso, ovvero in complessivi € 24.089,04 per Omissis , in complessivi € 19.504,20 per Omissis ed in complessivi € 23.518,69 per Omissis o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nel costituirsi in giudizio l' ASP eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita volontà datoriale di adibire i ricorrenti a presunte mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita; contestava, inoltre, le somme rivendicate nei singoli ricorsi in quanto disancorate da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.

E' pacifico tra le parti e, comunque, documentalmente dimostrato che i ricorrenti sono inquadrati nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed hanno prestato servizio presso l'U.O. di Omissis del P.O. di Lamezia Terme negli anni oggetto di causa (ovvero, dal 2013 al 2020 per le ricorrenti e e dal 2013 al 2021 per ).

Dalla prova orale assunta in corso di causa è, inoltre, emerso quanto segue.

Il teste 1 ha dichiarato: "Sono dipendente a tempo indeterminato dell' ASP  dal 1998 con la qualifica di dirigente medico. Da quella data ho sempre prestato servizio presso il reparto di Omissis del P.O. di Lamezia Terme. Conosco i ricorrenti in quanto prestano servizio presso il reparto di Omissis del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti lavorano su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il giorno di riposo è quello dello smonto notte e Confermo che i ricorrenti svolgono quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova.

Il teste 2 ha dichiarato: "Sono stato dipendente dell' ASP fino al 31.01.2024. Attualmente sono in pensione. Ho prestato servizio presso l'U.O.C. di Omissis del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di dirigente medico. Dal 2017 fino al pensionamento ho svolto anche le funzioni di sostituto del direttore. Confermo che i ricorrenti prestano servizio presso l'U.O.C. di Omissis del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermieri. I ricorrenti prestano servizio su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Confermo che i ricorrenti svolgevano quotidianamente tutte le attività indicate nel capitolo di prova.

Ciò posto, i ricorrenti lamentano di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza [...]

Tra i motivi della decisione

"Nella più recente ordinanza n. 7683/2025 del 22.03.2025 la Suprema Corte ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenziando che "Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006). [...]

Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali i ricorrenti sono stati adibiti quotidianamente, per la maggior parte del turno lavorativo, presso l'Unità Operativa di Chirurgia, sono state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti; si è già detto che, fino alla fine dell'anno 2018, il numero di OSS è stato assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno del reparto, che presentava 28-30 posti letto.

Sussiste, quindi, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, protrattosi dal 2013 al 2018, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta, sistematico e non marginale assolvimento di compiti rientranti in un livello di inquadramento inferiore), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio-sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).

P.Q.M.

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- accerta e dichiara che i ricorrenti  Omissis, hanno svolto, in maniera continuativa e prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL Comparto Sanità nel periodo dal 2013 al 2018;

- condanna l' ASP a risarcire il danno da demansionamento subito dai ricorrenti nel periodo 2013/2018, quantificato in complessivi € 15.831,47 per Omissis , in complessivi € 14.211,40 per Omissis ed in complessivi € 17.447,69 per Omissis  oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;

- condanna l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 5.388,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dei ricorrenti ex art. 93 c.p.c.

Lamezia Terme, 4.11.2025

                                                                                                 LA G.L  Dott.ssa V. S.