
Dirigenti: diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute solo se dimostrata l'impossibilità alla fruizione Sentenza n. 15952 dell’8 giugno 2021
La Corte di appello di Roma confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di M. G. proposta nei confronti della R.R.I. s.p.a. per il pagamento di euro 519.561,57 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di indennità per mancati riposi e permessi;
la Corte territoriale ha rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto specificamente contestata, da parte della società, la richiesta di monetizzazione dei giorni non goduti di riposo settimanale infrasettimanale, mancando la prova dello svolgimento di attività lavorativa nel giorno di domenica nonché nella giornata del sabato ed essendo emerso che gli ulteriori giorni di ferie e permessi non erano stati usufruiti per volontà del lavoratore che non aveva dato riscontro agli inviti avanzati in tal senso dalla R. spa; ha, inoltre aggiunto che lo stesso appellante aveva allegato di aver ricoperto una elevata posizione nell'ambito della struttura organizzativa della R. spa, assimilabile a quella del dirigente e di aver avuto la possibilità di scegliere quando andare in ferie, in relazione alle esigenze di servizio, ma non aveva provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed ostative al godimento di ferie, riposi non goduti e permessi, ivi inclusi quelli straordinari. (come richiesto, per i dirigenti o posizioni assimilabili, da consolidata giurisprudenza);
Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione l'originario ricorrente prospettando cinque motivi di ricorso; la società resiste con controricorso; entrambi le parti hanno depositato memoria.
Con riguardo ai profili residuali concernenti il diritto irrinunciabile alla fruizione di ferie, riposi e permessi, il giudice di appello ha richiamato a fondamento della decisione l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (Cass. n. 11786 del 2005; Cass. n. 13953 del 2009; Cass. n. 4920 del 2016; Cass. n. 23697 del 2017; e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. n. 9146 del 2009 e Cass. n. 2000 del 2017).
Il divieto di monetizzazione, ripreso dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2 che alla direttiva ha dato attuazione, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un'indennità a cui erogazione non può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria tutela della sicurezza e della salute...
E' noto che l'inadempimento deve essere addebitabile al soggetto nei cui confronti l'azione di danno viene esperita e pertanto è necessario che il mancato godimento delle ferie sia derivato da causa imputabile allo stesso datore di lavoro; questa condizione non si verifica nel caso in cui il lavoratore, per la posizione apicale ricoperta nell'azienda, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autonomia, senza condizionamento alcuno da parte del titolare dell'impresa, non lo eserciti; in detta ipotesi, infatti, salva la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali, la mancata fruizione finisce per essere la conseguenza di un'autonoma scelta del dirigente, che esclude la configurabilità di un inadempimento colpevole del datore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità...