Può essere licenziato chi rifiuta la formazione. Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con ordinanza n. 12241 del 9 maggio 2023.

10.05.2023

Rischia il licenziato per insubordinazione il lavoratore che rifiuta di fare la formazione poiché il dipendente deve tenere sempre un atteggiamento collaborativo.

E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafi.

Infatti la Corte ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva rifiutato un corso di formazione gratuito, indispensabile per assistere un grande cliente, spiegando che in merito alla prima contestazione, il lavoratore si era rifiutato di approfondire lo studio di nuovi sistemi operativi, richiestogli dal suo diretto superiore gerarchico.

Ha inoltre accertato che la formazione sollecitata non comportava nessuna spesa a carico del Lavoratore né tantomeno la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.

Per tale motivo, a parere della Corte, risultano infondate le giustificazioni addotte dal lavoratore a sostegno del proprio rifiuto, infatti i giudici di appello hanno accertato che il lavoratore aveva tenuto un comportamento passivo, rifiutando di svolgere attività di aggiornamento dei sistemi presso questa società sebbene rientranti nelle sue competenze sistemistiche generali.

Pertanto, hanno giudicato la condotta di insubordinazione di rilevante gravità e quindi la sanzione del licenziamento come misura proporzionata anche in considerazione della volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente.

In buona sostanza, la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'insubordinazione realizzata dal dipendente, senza alcuna giustificazione, in modo persistente e volontario, in aperto contrasto con l'obbligo di diligenza e di esecuzione delle disposizioni dettate dai superiori gerarchici, anche riferite alle esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per il proficuo impiego del dipendente. 

Non vi è spazio per ritenere integrata la violazione di norme di diritto come denunciata e neanche risultano violate le disposizioni del contratto collettivo che prevedono, per la condotta di insubordinazione non lieve, la misura espulsiva, risultando il giudizio di proporzionalità coerente alla scala valoriale concordata dalle parti sociali.