Procedura disciplinare, Legge cosiddetta Madia: il termine per concludere i procedimenti decorre da quando l’UPD riceve la segnalazione.  Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10284 del 18 aprile 2023

18.04.2023

La Corte d'Appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha accolto l'impugnativa del o licenziamento disciplinare intimato dal Comune di omissis) nei confronti di omissis)

La Corte, ricostruendo il momento in cui doveva ritenersi che il responsabile del servizio cui era addetto il (omissis) avesse avuto contezza dell'illecito, ha ritenuto che fosse stato violato il termine di dieci giorni per la comunicazione dei fatti all'Ufficio per i procedimenti disciplinari e, a seguire, i termini stabiliti per lo svolgimento e la conclusione del procedimento disciplinare, circostanze tutte da cui essa faceva derivare l'illegittimità del licenziamento, con condanna del datore alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi, resistiti da (omissis) con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria

La Cassazione

"Nel pubblico impego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs n 75 del 2017, (C.d. Legge Madia) all'art. 55 bis, la violazione del termine (ora dieci giorni) per la trasmissione degli atti al responsabile dell'UPD non comporta la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente; ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di violazione del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti."

Può pertanto stabilirsi il seguente principio: "per l'effetto della nuova disciplina C.d. riforma Madia, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza del fatto da parte del responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'ufficio predetto abbia ricevuto la segnalazione di tale illecito, sicchè a tal fine i tempi intercorsi prima di quella trasmissione non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente

E' dunque errato il ragionamento della Corte territoriale che ha fatto discendere dal solo mancato rispetto del termine per la trasmissione degli atti, senza altra verifica della violazione del diritto di difesa in ragione della particolarità e specificità del caso concreto.