Posizioni Organizzative: attività che rientra nelle funzioni organizzative dell'ente. Cassazione Civile Sent. Sez. L Num. 27384 - 2019
Con ricorso al Tribunale di R., Omissis, dipendente dei ruoli del Comune di Omissis con la qualifica di Operatore Culturale Turistico Direttivo, in servizio presso Omissis , chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire, ai sensi degli artt. 52 del d.lgs. n. 165/2001, 8 c.c.n.l. del 14/8/2000 e 162 del c.c.d.i. del 18/10/205 la retribuzione di posizione di cui all'art. 61 del medesimo c.c.d.i. e/o al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori, per aver ricoperto nel periodo dal 14/3/2005 al 16/2/2007, l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Municipio di Omissis, in sostituzione del precedente Responsabile, collocato a riposo e fino alla nomina del nuovo Responsabile.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune di Omissis al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 20.658,28 oltre accessori di legge.
La Corte d'appello riformava la sentenza, in accoglimento dell'impugnazione del Comune di omissis ritenendo che "la retribuzione di posizione rivendicata non rappresentasse il parametro retributivo di una determinata categoria di inquadramento ma un particolare trattamento economico presupponente l'istituzione delle posizioni organizzative da parte degli enti e il conferimento del relativo incarico, il tutto secondo precisi criteri e modalità.
Per quanto si evince dalla sentenza impugnata e dallo stesso contenuto del ricorso per Cassazione, una precisa censura vi era stata lì dove il Comune di Omissis aveva dedotto che il giudice di prime cure avesse erroneamente condiviso la prospettazione della ricorrente secondo cui l'espletamento dell'incarico di Posizione Organizzativa corrispondeva all'esercizio di mansioni superiori, con conseguente infondatezza, già per ciò solo, della pretesa fatta valere dalla Omissis che aveva ricoperto esclusivamente una parte degli incarichi già facenti parte della preesistente P.O. e che il ricorso di primo grado era del tutto sfornito di prova.
La Cassazione
"Come da questa Corte già precisato, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico.
Ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico" (Cass. 30 marzo 2015, n. 6367).
Afferma la Corte che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa.
Del resto, in tema di lavoro pubblico negli enti locali, l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, nel prevedere la istituzione delle posizioni organizzative, pur non imponendo, come il contratto collettivo del comparto sanitario, che tali posizioni siano costituite secondo le esigenze di servizio, non stabilisce un obbligo incondizionato per la P.A., atteso che tale attività rientra nelle funzioni organizzative dell'ente che, in via generale, e a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e dei vincoli di bilancio che, altrimenti, non risulterebbero rispettati (cfr. Cass. 29 maggio 2015, n. 11198 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro...