
Non è tassabile il risarcimento del danno da demansionamento… Corte Suprema, Ordinanza n. 2472 del 2021…
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma (OMISSIS), premesso che con sentenza del medesimo ufficio la (OMISSIS) spa, datrice di lavoro, era stata condannata a pagarle, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, una somma pari al 50% della retribuzione mensile per il periodo dal maggio 2006 al gennaio 2009, oltre accessori, e che la società aveva adempiuto al dictum giudiziale solo in parte, chiedeva la condanna al pagamento della corrispondente somma di Euro 30.958,17.
Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che la liquidazione dell'importo determinato in sede giudiziaria doveva avvenire al lordo delle spettanze creditorie del lavoratore.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 8031 del 2015, per quello che interessa in questa sede, confermava la pronuncia di primo grado rilevando che la non definitività della decisione sull'an non determinava la sospensione, né necessaria né facoltativa, del giudizio al suo esame e che la natura del credito (a titolo di danno non patrimoniale alla professionalità) ovvero comunque la sua natura risarcitoria (quale danno emergente) non determinava che gli importi dovuti fossero qualificabili come reddito ai sensi del TUIR Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1986, articolo 49, comma 1.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato a due motivi, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso, illustrato con memoria.
Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Decisione
In tema di tassazione del risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale gli importi corrisposti non avendo carattere retributivo (ai sensi del TUIR Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1986, articolo 49, comma non sono soggetti a tassazione.
Questo proprio perché al danno non patrimoniale alla professionalità, non avendo carattere retributivo, non si applica il disposto di cui all'articolo 51 TUIR e articolo 6, comma 2 TUIR secondo cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, salva la possibilità del lavoratore di dimostrare che l'indennità si riferisca a voci di risarcimento puro; prova che, nel caso in esame, il lavoratore non aveva fornito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità...