
Non è esclusa la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le necessarie cautele finalizzate ad evitare comportamenti imprudenti dei suoi dipendenti… Cass. Pen. 16 febbraio 2022, n. 5417
La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 23 Giugno 2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, mandava assolti gli imputati Omississ e Omissis dal reato loro ascritto di lesioni colpose gravissime ai danni del dipendente Omissis, che precipitava da una scala a pioli mentre era intento a eseguire un lavoro di rimozione di alcuni cavi in acciaio cui erano collegati impianti di illuminazione sulla parete di edificio destinato a culto, procurandosi lesioni verosimilmente insanabili alla integrità fisica conseguenti a trauma cranio facciale con fratture delle ossa del cranio e focolai emorragici diffusi.
Agli imputati, quali titolari della società edile Omissis Figli e C. s.n.c. veniva contestata l'inosservanza ad una serie di disposizioni del D.L.vo 9 Aprile 2008 n.81, per la mancata predisposizione e fornitura di dispositivi di protezione individuale nonché per non aver verificato che venissero adottati i suddetti dispositivi in relazione ai rischi specifici della lavorazione (art.74, 75 e 76) per la mancata previsione nel POS delle specifiche lavorazioni in quota cui era stato assegnato il lavoratore e per la omessa previsione dei rischi inerenti tale attività, delle misure di prevenzione adottate e dei dispositivi di sicurezza di cui gli operai avrebbero dovuto avvalersi (art.96 comma 1 lett.g); per la mancata previsione di strumenti di lavoro più idonei trattandosi di lavorazione da svolgersi in quota e che comportava un uso prolungato dello strumento (art.111 commi 1 e 3), laddove la scala utilizzata non consentiva punti di appoggio o di presa sicuri (art.113 comma 7) per non avere disposto e preteso che il lavoratore utilizzasse sistemi di protezione idonei per l'uso specifico che consentissero l'ancoraggio, l'imbracatura, guide o linee vita che assicurassero un collegamento a parti stabili delle opere (art.115 commi 1 e 3).
Assume ancora parte ricorrente come la Corte di Appello abbia del tutto omesso di considerare che alla base dello scorretto intervento della persona offesa vi era una carente e non documentata programmazione della complessiva operazione di rimozione dei cavi e la omessa indicazione delle essenziali precauzioni che dovevano accompagnare tale fase che presentava profili di complessità, per l'ubicazione dei cavi, la tensione degli stessi e il fatto che sostenessero elementi di illuminazione, nonché per il complessivo ambiente che circondava il luogo di lavoro.
L'assenza di qualsiasi previsione nel POS (Piano Operativo Sicurezza) di tale complessa ed articolata attività era pertanto un primo argomento con il quale il giudice di appello avrebbe dovuto confrontarsi senza ricorrere al sillogismo, assertivo e congetturale, secondo cui per tali lavorazioni le maestranze non avrebbero dovuto intervenire. Invero una tale affermazione non trova il conforto di alcun atto processuale, se non la circostanza che il datore di lavoro aveva noleggiato una carro ponte, ma tale circostanza, come evidenziato nei primi due motivi di ricorso e specificato nel terzo, in cui si denuncia violazione di legge in punto di esigibilità della condotta, non cancella il dato, di per sé assorbente, della totale assenza di previsione nel POS delle modalità di svolgimento dell'intervento di sganciamento dei pesanti cavi di acciaio che collegavano le pareti dell'edificio.
Le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; n.32507 del 16 Aprile 2019, Romano Anna, Rv. 276797 n.35858 del 14 Settembre 2021, Tamellini Giacomo, Rv. 281855) soprattutto allorquando, come nel caso in specie, le modalità lavorative non erano specificamente regolamentate e il lavoratore aveva assunto una iniziativa che non si poneva in contrasto con uno specifico divieto del datore di lavoro, che pure era presente in cantiere nelle prime ore della giornata, ed aveva operato con strumenti di lavoro presenti nel cantiere.
Depone infatti per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità in presenza della imprudente condotta del lavoratore la giurisprudenza che limita la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio quando come nella specie, apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità. (sez.4, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n.21511, Di Vita, n.m.) e dia pertanto ingresso a iniziative personali volte ad accelerare le modalità di lavoro.)
Invero è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento ( la Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.4, n. 23292 del 28.4.2011, Millo e altri, Rv.250710; n.16397 del 5.3.2015, Guida, Rv.263386; n.15124 del 13 Dicembre 2016, Gerosa ed altri, Rv.269603; n.33976 del 17 Marzo 2021, Vigo Antonio, Rv.28174 - 281748).
In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.
Il giudice di appello ha pertanto fatto malgoverno dei principi che regolano la responsabilità del datore di lavoro pure in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore ma, soprattutto, ha del tutto omesso di procedere ad una rinnovata valutazione del materiale istruttorio per formulare una plausibile alternativa ricostruzione dei fatti che potesse giustificare, sotto il profilo logico argomentativo, le diverse conclusioni assunte in ordine ai fondamentali nodi della causalità della colpa e delle ragioni per cui il datore di lavoro non fosse tenuto al rispetto delle regole cautelari in imputazione e della causalità materiale.
In relazione, pertanto, alla posizione dell'imputato Omissis la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandata altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Omissis con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Omissis.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 Gennaio 2022