Nei casi in cui la condotta sanzionabile come illecito rientri nel cosiddetto Minimo Etico non è necessario inserirla nel codice disciplinare affisso.  Cass. N. 10855 Giugno 2020.

21.07.2020

Con sentenza in data 11 - 13 dicembre 2018 numero 2380 la Corte d'appello di Bari riformava la sentenza del Tribunale di Trani e, per l'effetto, rigettava la domanda proposta da Omissis, dipendente del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR)- con mansioni di assistente tecnico presso l'Istituto tecnico statale «Omissis » - per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 13 maggio 2015, in ragione di 12 giorni di assenza ingiustificata e per l'uso di certificati medici contraffatti.

La corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva accolto la domanda sul rilievo che il MIUR si era costituito tardivamente, incorrendo nella decadenza dalla produzione dei documenti posti a fondamento del licenziamento.

La documentazione prodotta doveva essere acquisita d'ufficio, in quanto smentiva il fondamento delle contestazioni sollevate dallo Omissis ed integrava la semiplena probatio derivante dal contegno processuale della parte.

Il lavoratore, infatti, in sede di ricorso introduttivo non aveva contestato la falsità della certificazione telematica trasmessa al datore di lavoro ma piuttosto aveva assunto di non avere mai inviato la documentazione medica, disconoscendone la provenienza.

La contestazione appariva tempestiva, essendo incontestato e comunque documentato che gli accertamenti istruttori- con l'audizione del medico curante dello Omissis erano avvenuti a fine Gennaio 2015 e così pure era tempestivo il licenziamento, preceduto regolarmente dalle giustificazioni del procuratore del lavoratore.

Le fattispecie espulsive considerate erano previste direttamente dalla legge, per cui non occorreva la affissione del codice disciplinare.

Non risultava documentato che lo Omissis durante i periodi di assenza fosse affetto da patologie implicanti la perdita della cognizione spazio-temporale.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Omissis, articolato in otto motivi, cui il MIUR non ha opposto difese.

Nella parte in cui si assume la necessità della affissione del codice disciplinare la inammissibilità del motivo va dichiarata ai sensi dell'articolo 360 bis nr. 1 cod.proc.civ.

La decisione della Corte territoriale è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che anche nel pubblico impiego contrattualizzato non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare (prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009) in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, n.28741); nella fattispecie di causa la condotta del lavoratore, a prescindere dalla sua astratta rilevanza penale, configura un condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. minimo etico.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.