Mobilità volontaria tra Pa, anche dopo la riforma del 2005, il dipendente conserva il trattamento economico fisso e continuativo: Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3901 del 21 febbraio 2026.

23.02.2026

Fatti di causa

Un medico legale, transitato nei ruoli dell'INPS tramite procedura di mobilità volontaria, ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico precedentemente percepito presso l'azienda sanitaria di provenienza, con pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2001, secondo cui al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento economico previsto dal comparto dell'amministrazione di destinazione.

La Corte d'Appello di Messina ha confermato la decisione.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi:

- Violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 e delle direttive europee sul trasferimento d'azienda, sostenendo il diritto alla conservazione del trattamento economico goduto.

- Vizio di motivazione (motivazione apparente e contraddittoria).

La Corte dichiara inammissibile la censura sulla motivazione, ricordando che dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione è limitato ai casi di:

mancanza assoluta,

motivazione apparente,

contraddittorietà insanabile,

motivazione incomprensibile.

Nel caso concreto la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta logica e coerente.

La Cassazione:

Esclude l'applicabilità della direttiva 2001/23/CE, poiché riguarda il trasferimento d'azienda e non la mobilità volontaria individuale nel pubblico impiego.

Ritiene però errata l'interpretazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 fornita dalla Corte d'Appello.

La Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti pronunce:

Anche dopo la riforma del 2005 (art. 16 l. 246/2005), il dipendente trasferito per mobilità ha diritto alla conservazione del trattamento economico già acquisito, mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, al fine di evitare una reformatio in peius.

Principio affermato

La mobilità nel pubblico impiego:

è qualificabile come cessione del contratto;

comporta l'applicazione del trattamento economico del nuovo ente;

ma non consente una riduzione del trattamento economico complessivo già maturato.

L'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 30 non elimina il divieto di reformatio in peius.

Accolto il primo motivo (nei limiti indicati).

Dichiarato inammissibile il secondo.

Cassata la sentenza.

Rinvio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.

Significato della decisione

La sentenza riafferma un principio consolidato, ovvero che la mobilità volontaria nel pubblico impiego non può comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già acquisito dal dipendente.

L'eventuale differenza deve essere garantita tramite assegno ad personam riassorbibile.