Mobbing... Corte Dei Conti del Piemonte: Risponde per danno erariale anche il Dirigente che nulla fa per interrompere gli atti vessatori.
Del risarcimento accordato al dipendente, i caso di condanna dell'ente per mobbing, risponde non solo il Mobber (cioè il responsabile diretto del comportamento vessatorio verso il proprio sottoposto), ma anche i funzionari che avevano il dovere di vigilare ed eventualmente porre fine agli atteggiamenti vessatori.
Difatti il comportamento omissivo da parte dei funzionari ha permesso al mobber di procedere nel suo comporamento vessatorio.
Pertanto la Corte dei Conti del Piemonte (sentenza n. 308/2019) ha condannato non solo l'ente datrice a risarcire il danno, ma anche il diretto responsabile (Mobber) che ha agito in nome e per conto della stesso.
Viene in sintesi stabilito un sacrosanto principio secondo cui oltre all'ovvia responsabilità di chi mette in atto le azioni vessatorie è responsabile anche il dirigente che non interviene per porre fine all'ignobile comportamento.