Medico gastroenterologo che eserciti abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista la professione di anestesista... Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 40947 Anno 2023

27.10.2023

È responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen. il medico gastroenterologo che eserciti abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista, la professione di medico anestesista ove nel corso della esecuzione di un esame endoscopico, vengono somministrati farmaci sedativi per i quali è prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato Omissis Omissis avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2020 dal Tribunale di Marsala, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi due di reclusione per la ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110-348 cod. pen. perché, essendo medico gastroenterologo, aveva esercitato abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista Omissis Omissis Omissis, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità concorsuale del ricorrente.  La sentenza impugnata ignora l'assunto di quella di' primo grado che aveva escluso l'utilizzo di farmaci diversi dalle benzodiazepine per la sedazione dei pazienti, fondando la responsabilità dei ricorrente anche sull'uso di farmaci diversi dalla benzodiazepine per ottenere la sedazione profonda dei pazienti e mantenendo il convincimento che tale sedazione fosse realizzata comunque con dosi di benzodiazepine superiori a quelle indicate nelle schede cliniche, nonostante fosse contestata la mancanza di fondamento da parte della difesa dello Omissis. Si assume, inoltre, travisandone la funzione, che anche l'uso di farmaci antagonisti prova l'assunto accusatorio. Anche l'altro percorso volto a giustificare la malafede del ricorrente si affida in modo generico alla occasionale presenza del ricorrente nella stanza dove si trovava il paziente sedato; come pure deficitario è l'argomento che replica al rilievo difensivo della diversità di risposta a parità di dosi somministrate di sedativo, potendo esso valere per l'infermiere che era a stretto contatto con il paziente (ed era interessato al mantenimento dello stato di sedazione per perseguire i propri fini sessuali illeciti), ma non per il ricorrente che operava in una stanza diversa davanti ad un monitor per gestire l'esame endoscopico. Tutto ciò tenuto conto che le linee-guida affidano la gestione della sedazione e il monitoraggio della stessa a persona diversa dall'endoscopista.

Cosicché, la sentenza impugnata ha violato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermare la responsabilità del ricorrente, privo di qualsiasi movente, tenuto conto anche della specifica risposta data al riguardo dai consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero che il ricorso riporta. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena detentiva in base ad un inammissibile giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al giudizio del primo giudice, che aveva erroneamente disapplicato la disciplina vigente all'epoca dello stesso fatto.

2.3. Con il terzo motivo mancanza della motivazione sulla applicazione della più grave pena detentiva, risultando apodittico l'assunto relativo. 2.4. Con il quarto motivo inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata riduzione del terzo sulla pena individuata di due mesi di reclusione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la indicata parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base dell'utilizzo di un sovradosaggio di sedativi ricompresi nella famiglia delle benzodiazepine al fine di indurre la sedazione profonda dei pazienti sottoposti ad esami endoscopici svolti nello studio di cui era titolare il ricorrente che tali esami effettuava con l'ausilio dell'infermiere professionale Omissis al quale era affidata la somministrazione dei sedativi e che durante la sedazione poneva in essere illecite pratiche sessuali in danno delle/dei pazienti.

Il concorso del ricorrente nella realizzazione della sedazione profonda (III livello) - che di per sé necessitava della presenza di un anestesista-rianimatore - propedeutica all'esecuzione di esami endoscopici, è desunta dall'accertamento tecnico secondo il quale le dosi indicate nelle schede redatte dal Omissis potevano indurre solo il primo livello di sedazione, laddove i pazienti risultavano all'evidenza del tutto inermi alla realizzazione degli abusi sessuali da parte dello Omissis. Inoltre, che fosse stata indotta la sedazione profonda era emerso anche dall'utilizzo costante - annotato nelle cartelle cliniche -, alla fine della procedura, del fludamezil, un antagonista delle benzodiazepine, la cui somministrazione – come hanno chiarito i consulenti - non è generalmente richiesta dopo una somministrazione di basse dosi di midazolam (il farmaco indicato nelle cartelle cliniche), poiché ad esse segue spontaneamente un rapido e completo recupero della piena coscienza e funzioni (v. pg. 5 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge la considerazione della rilevata presenza del ricorrente all'interno della stanza dove il paziente giaceva in stato di evidente incoscienza che non poteva sfuggire al predetto medico.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile, in quanto priva di vizi logici e giuridici, ricostruzione della doppia conforme decisione. Tanto con riguardo sia all'utilizzo di dosi di benzodiazepine tali da causare la sedazione profonda che non può essere revocato in dubbio sulla base della inaccessibile lettura alternativa del compendio probatorio auspicata dal ricorrente. Come pure in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente, responsabile dell'esame endoscopico e quindi delle condizioni del paziente sul quale l'esame veniva eseguito, di tale pratica sanitaria invece riservata ad un anestesista-rianimatore, essendone stato non illogicamente ritenuto consapevole considerando - sulla base delle video riprese - la diretta frequentazione del luogo ove il paziente era sottoposto all'esame da fui condotto.

4. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati essendosi correttamente applicata la sola pena detentiva - in riforma di quella congiunta erroneamente applicata dal primo giudice - in costanza della confermata gravità del fatto.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato rispetto alla conclusiva minor pena irrogata in relazione al rito adottato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile A.S.P. Ente pubblico di Trapani che è congruo liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.S.P. ente pubblico di Trapani che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 12/09/2023.