Licenziato chi svolge attività extra incompatibili con la patologia che limita la sua idoneità lavorativa… Cassazione sentenza n. 28367 del 27.10.2025.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, riguarda il ricorso di un lavoratore contro il licenziamento disciplinare intimato dalla Omissis Spa.
La Corte d'Appello di Roma aveva confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo che il dipendente avesse violato gli obblighi contrattuali di fedeltà, correttezza e buona fede.
Il lavoratore, un personal trainer iscritto alla Omissis, aveva svolto attività fisiche incompatibili con le prescrizioni mediche aziendali, che limitavano la movimentazione di carichi pesanti e sopra l'altezza della spalla.
La Corte ha considerato la condotta del lavoratore come una violazione grave, idonea a compromettere il rapporto di lavoro e giustificare il licenziamento.
Il ricorrente ha presentato quattro motivi di ricorso, tra cui la violazione della normativa sulla privacy e l'errata interpretazione del CCNL chimico farmaceutico.
Tuttavia, la Corte ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la prova dei comportamenti addebitati fosse stata accertata giudizialmente e che la condotta del lavoratore fosse incompatibile con gli obblighi contrattuali.
La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari a 4.500 euro, oltre a ulteriori esborsi e contributi unificati.

