
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo...Onere della prova sull'impossibilità del repéchage è posto a carico della parte datoriale.
Con sentenza n. 19661/2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda di OMISSISS volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dal suo datore di lavoro, Istituto, OMISSIS, ente morale di pubblica istruzione, con nota datata 7. 7. 2009, con ogni conseguenziale pronuncia reintegratoria e risarcitoria, nonché ad ottenere il risarcimento di diverse voci di danno conseguenti alla allegata condotta datoriale di demansionamento e successiva espulsione dal lavoro posta in essere fin dall'agosto 2007.
Avverso la citata sentenza la lavoratrice proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Napoli.
L'Istituto appellato si costituiva per resistere al gravame.
Con sentenza pubblicata il 30.11.2017 la Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il licenziamento litigioso ordinando la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, condannando l'Istituto appellato al risarcimento del danno in favore della OMISSIS.
La Corte territoriale riteneva non genuina la soppressione della posizione lavorativa della OMISSIS, consistente in mansioni di dirigenza scolastica, dato che le mansioni
in discorso non erano state soppresse, ma piuttosto affidate ad altro docente, OMISSIS, per cui la posizione lavorativa continuava ad essere operativa.
Le mansioni della OMISSIS non erano state soppresse, quanto piuttosto attribuite ad altro soggetto, il cui compito formalmente vicariale non sarebbe comunque valso a giustificare il recesso, avendo l'Istituto l'onere di prospettare alla Lucchese la possibilità di un impiego in tale qualità.
La Corte territoriale affermava il principio secondo il quale in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo sul datore di lavoro incombe l'onere della prova della ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali vi è l'impossibilità del roéchage. Il giudice di appello riteneva poi accertato il demansionamento della lavoratrice, con le conseguenze risarcitorie di cui si è detto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli l'Istituto datore di lavoro propone ricorso per Cassazione affidato a nove motivi illustrati da memoria.
OMISSIS resiste con controricorso.
Citando numerose decisioni di questa Corte , l'Istituto OMISSISS fa valere che i principi in materia sono stati fissati come segue. Rientra nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualsiasi mutamento dell'assetto organizzativo, ivi compresa l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa, senza che sia necessario che vengano soppresse le mansioni già assegnate al dipendente licenziato, ben potendo le stesse essere anche solo diversamente ripartite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o non della stessa impresa). Le scelte organizzative dirette a una migliore efficienza gestionale o anche a un incremento della redditività dell'impresa che abbiano comportato la soppressione del posto di lavoro non possono essere sindacate quanto ai profili di congruità e opportunità. Il licenziamento deve porsi in termini di riferibilità e coerenza rispetto all'operato riassetto organizzativo e, pertanto, quest'ultimo deve essere all'origine del licenziamento e non costituirne effetto di risulta. Tali principi sarebbero stati disattesi dalla Corte territoriale.
Non sono fondate, secondo il Collegio, le doglianze che si riferiscono al mancato assolvimento da parte dell'Istituto datore di lavoro dell'obbligo di repechacge..
In effetti, proprio a partire dal 2016, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, sul principio secondo il quale l'onere della prova sull'impossibilità del repéchage è posto a carico della parte datoriale, con esclusione di ogni incombenza, anche solo in via mediata, a carico del lavoratore...