Licenziamento per assenze per malattia prima del comporto: la Cassazione ribadisce il divieto. Ord. n. 5469/2026.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5469 dell' 11 marzo 2026, torna a pronunciarsi sul delicato tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato sulle assenze per malattia del lavoratore, ribadendo un principio ormai consolidato: prima del superamento del periodo di comporto, le assenze per malattia non possono legittimare il licenziamento, neppure se determinano disservizi organizzativi.
La vicenda riguarda un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa delle ripetute assenze per malattia che, secondo il datore di lavoro, avevano determinato:
- difficoltà organizzative nella gestione dei turni,
- aggravio dei costi aziendali,
- ridotta utilità della prestazione lavorativa.
La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento, rilevando che le assenze erano dovute a malattia regolarmente certificata e che non era stato superato il periodo di comporto.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il licenziamento fosse legittimo per ragioni organizzative e produttive.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale.
Il punto centrale della motivazione è chiaro:
- quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia, prevale la disciplina dell'art. 2110 c.c., il datore di lavoro non può recedere prima del superamento del periodo di comporto.
La Cassazione precisa che lo scarso rendimento o i disservizi aziendali derivanti dalle assenze per malattia non costituiscono giustificato motivo oggettivo di licenziamento prima di tale limite.
Malattia e scarso rendimento: distinzione fondamentale
La Corte chiarisce inoltre un altro aspetto importante:
- il licenziamento per scarso rendimento rientra nel giustificato motivo soggettivo;
- richiede una condotta colpevole del lavoratore;
- non può basarsi su assenze per malattia non imputabili.
Nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva contestato alcun comportamento negligente, ma solo l'elevato assenteismo dovuto a malattia, circostanza che la legge impone di tollerare entro il comporto.
Il principio di diritto
Dalla pronuncia emerge il seguente principio:
Le assenze per malattia, anche se incidono negativamente sull'organizzazione aziendale, non possono giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima del superamento del periodo di comporto.
Solo dopo il superamento del comporto il datore di lavoro può legittimamente recedere dal rapporto.
Per i lavoratori, la pronuncia rafforza la tutela:
- la malattia certificata non è condotta disciplinare;
- l'assenza non può essere considerata inadempimento;
- il licenziamento prima del comporto è illegittimo;
- in tali casi spetta la reintegrazione.
Conclusioni
L'ordinanza n. 5469/2026 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata e ribadisce una regola fondamentale del diritto del lavoro: la tutela della salute del lavoratore prevale sulle esigenze organizzative dell'impresa, almeno fino al superamento del periodo di comporto.
Una decisione che richiama le aziende a una gestione prudente delle assenze per malattia e conferma la centralità dell'art. 2110 c.c. nel bilanciamento tra interessi contrapposti.

