Licenziabile il dipendente che durante la malattia svolge attività tali da compromettere la pronta guarigione. Corte di Cassazione ordinanza n. 12994 del 12 maggio 2023.

13.05.2023

Licenziabile il dipendente che durante la malattia svolge attività tali da compromettere la pronta guarigione.

E' infatti noto come lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di malattia, violi specifici obblighi contrattuali oltre che i doveri generali di correttezza e buona fede.

Vi è più che lo svolgimento di attività esterna è, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia.

E' parimenti noto come gravi sul datore di lavoro l'onere di provare lo svolgimento di attività da parte del lavoratore tali da pregiudicare o comunque ritardare la guarigione del processo morboso e quindi il rientro in servizio dello stesso lavoratore, atteso che l'art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, quindi, le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato …Cass. 26 aprile 2022, n. 13063…

La Corte territoriale ha accertato, attraverso investigazioni private datoriali come il lavoratore, nel periodo di malattia durante il quale oltretutto si era sottoposto a numerose visite mediche e ad un ciclo di terapie infiltrative (Acido Ialuronico), abbia tenuto comportamenti:  protratta stazione eretta,  guida di moto e auto, di scarico e carico di scatoloni, di spazzamento del marciapiedi antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari, di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio con altri di un portabagagli sulla propria vettura, di carico e scarico di materiale edile.

Tutte attività integranti una condotta incauta per inosservanza delle prescrizioni mediche di "riposo e cure", e di conseguenza ostacolando e comunque ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale.

PQM 

la Suprema Corte ha ritenuto  legittima la sanzione del recesso datoriale per giusta causa.