
Libera Professione Infermieristica - DL 30 marzo 2023, n. 34.
Di recente il Governo Meloni ha emanato il DL 30 marzo 2023, n. 34, che prevede, all'art. 13, la possibilità di svolgere la libera professione per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Difatti, All'art. 13 ad litteram legis: "Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».
Orbene, così come formulato l'articolo non risolve il problema della libera professione mantenendo di fatto le leggi che discriminano il personale del comparto.
E' a tutti noto come l'attuale normativa permette ai professionisti della dirigenza di poter svolgere la libera professione e, per quelli che optano per l' esclusività, di intascare una lauta indennità, mentre nega la stessa cosa a tutti i Professionisti del comparto.
In buona sostanza, l'azione disciplinare, con la sanzione financo del licenziamento, viene riservata esclusivamente al personale del comparto nel caso in cui non ottemperi all'odioso obbligo a cui invece non è tenuta la dirigenza.
Una vergognosa discriminazione, che dura ormai da troppo tempo e a cui bisogna mettere fine, senza se e senza ma.