
Legittimo il licenziamento a causa dell'invio tardivo della certificazione medica. Cassazione. 18956/2020
Con sentenza del 7 giugno 2018, la Corte d'Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari e rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti della Omissis Società Cooperativa Sociale a r.l. datrice di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate per i giorni 8 e 9 febbraio 2015 nonché alla recidiva per le assenze parimenti ingiustificate dal 3.10 al 2.11.2014.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente, alla luce degli elementi acquisiti in atti, che non ricomprendevano quelli risultanti dai documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della Omissis per non averlo la stessa prodotto con l'atto di appello, l'assenza ingiustificata per le giornate tra il 3 e 1'8 ottobre 2014, dovendo così qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo, e tempestiva e congrua alla stregua dell'art. 42 lett. E) del CCNL di categoria la sanzione irrogata, tanto più che quali assenze ingiustificate dovevano essere considerate quelle precedenti di cui alla contestazione del 23.9.2014, rimasta senza seguito per l'insorgere improvviso di uno stato di malattia protrattosi fino al 7.2.2015 nonché quelle dei giorni 8 e 9 febbraio 2015 in cui cessata la malattia avrebbe dovuto presentarsi al lavoro.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la lavoratrice...
La ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logico-giuridica della ritenuta tempestività della contestazione comunicata in data 12.2.2015 relativa all'assenza ingiustificata conseguente al ritardato invio della certificazione medica relativamente al periodo di malattia protrattosi dal 3.10 al 2.11.2014.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c., 42 lett. E) e D) e 71 CCNL Cooperative sociali, la ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica della qualificazione come assenze ingiustificate di giornate in relazione alle quali è stato comunque certificato lo stato di malattia e del conseguente giudizio circa la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione.
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo Infondate le censure, in quanto è corretto il principio di diritto a cui si è richiamata la Corte territoriale, secondo cui "devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili a uno stato di malattia.