Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta sistematicamente di partecipare alle attività formative, come richiestogli dal superiore gerarchico. Nota a Cass. (ord.) 9 maggio 2023, n. 12241
1. La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da Omissis, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo al medesimo intimato dalla Omissis spa il 5.2.2016.
2. La Corte territoriale ha escluso la tardività del provvedimento di recesso comunicato con lettera raccomandata del 5.2.2016, il giorno stesso dell'audizione del lavoratore, e quindi nel rispetto del termine di sei giorni fissato dalla contrattazione collettiva; ha ritenuto che fossero dimostrate, in base alle prove raccolte, le condotte contestate al dipendente con due distinte lettere entrambe del 21.1.2016; in particolare, ha accertato, in merito alla prima contestazione, che il lavoratore si era rifiutato di approfondire lo studio dei sistemi operativi Open Stack e Red Hat, come richiestogli dal suo diretto superiore gerarchico, sebbene non impegnato in altre commesse; ha inoltre accertato che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero, risultando infondate le giustificazioni addotte dal lavoratore a sostegno del proprio rifiuto; in ordine alla seconda contestazione, i giudici di appello hanno appurato che il lavoratore aveva tenuto un comportamento passivo e privo di spirito di collaborazione presso il cliente Omissis Group spa, rifiutando di svolgere attività di aggiornamento dei sistemi presso questa società sebbene rientranti nelle sue competenze sistemistiche generali; hanno giudicato la condotta di insubordinazione di rilevante gravità e la sanzione espulsiva quale misura proporzionata, anche in ragione della volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente.
Avverso tale sentenza Omissis ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La Omissis spa ha resistito con controricorso.
La Cassazione ha rilevato che:
a) il lavoratore è tenuto a svolgere le proprie mansioni usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'azienda e ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende, comprese quelle relative alle esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per un proficuo impiego (art. 2104 c.c.);
b) il rifiuto di svolgere i corsi di formazione richiesti dall'azienda, quando opposto in modo persistente e volontario e senza fornire alcuna giustificazione, integra gli estremi della grave insubordinazione, in quanto è idoneo a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni datoriali nel quadro dell'organizzazione aziendale;
C) tale condotta, ponendosi in aperto contrasto con l'obbligo contrattuale di diligenza ed esecuzione delle direttive imprenditoriali, è sanzionabile con l'irrogazione, da parte della società datrice, del licenziamento disciplinare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00.