Legge 104 - Nessun diritto assoluto all'avvicinamento nel luogo di residenza della persona da assistere...Cass. Civ. Ord. Sez. L Num. 22885 13/08/2021
Rilevato che:
Con sentenza n. 1159/2014 pubblicata il 2 febbraio 2015, la Corte d'appello di Torino, pronunciando sull'impugnazione proposta da M. C. G. nei confronti del Ministero della Giustizia, confermava la decisione del locale Tribunale (seppur con motivazione parzialmente diversa) che aveva respinto la domanda della G., in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino col ruolo di cancelliere II area F4, volta a far accertare il proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 il trasferimento presso gli Uffici Giudiziari di Catania per poter assistere la madre portatrice di handicap grave (100%) e per l'effetto sentire ordinare all'Amministrazione di disporre il suo trasferimento;
Riteneva la Corte territoriale che l'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 non configurasse un diritto assoluto del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo "ove possibile";
evidenziava che la G., nel caso di specie, non avesse provato la "disponibilità" del posto vacante presso gli Uffici Giudiziari di Catania;
la Corte territoriale, riteneva, dunque, che, anche a voler considerare che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la G. avesse allegato all'istanza di trasferimento l'attestato di handicap grave della propria madre, e quand'anche alla stessa fossero stati chiesti i chiarimenti o inviato il preavviso di rigetto di cui agli artt. 6 e 10 bis I. n. 241/1990, la stessa non avrebbe ugualmente ottenuto il trasferimento per carenza, o comunque per mancanza di allegazione e prova di esistenza, di posti "disponibili" (nel senso sopra specificato);
Per Cassazione ha proposto ricorso della sentenza, affidato a due motivi, al quale il Ministero della Giustizia ha opposto difese con tempestivo controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 e ss.mm.ii. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per aver subordinato il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ad un potere discrezionale dell'Amministrazione; assume che il diritto previsto dall'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 non possa essere ridotto a mero titolo di preferenza della procedura concorsuale interna;
Con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; lamenta che il mancato esame dei doc. nn. 5 e 6, depositati in appello, riguardanti la pianta organica della Corte d'Appello di Catania e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania abbia determinato una decisione errata della Corte territoriale, atteso che dagli stessi si evinceva la sussistenza di altri posti vacanti presso gli Uffici Giudiziari di Catania.
Cassazione
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante";
in tale senso è stato interpretato l'inciso "ove possibile" dell'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico organizzativo del datore di lavoro)...
Come è stato evidenziato, l'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa al fine di rendere quest'ultima il più possibile compatibile cori la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale.
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti)...
In particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro, così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito.
Peraltro la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente; l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante, nella specie, come accertato dalla Corte territoriale, presso gli uffici giudiziari richiesti dalla ricorrente a Catania non vi erano posti "disponibili".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.