L' amministrazione deve motivare la scelta discrezionale di negare il prolungamento del periodo di comporto e licenziare. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 22755-27 luglio 2023.

29.07.2023

1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello di Omissis Omissis avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Comune di Omissis volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dall'ente territoriale per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, ed aveva invece accolto la domanda riconvenzionale del Comune e condannato il ricorrente alla restituzione della somma di € 14.071,64.

2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che , dipendente dell'ente e responsabile dal 2010 dell'area amministrativa, era stato licenziato il Omissis dopo una lunga assenza per malattia, iniziata nell'aprile 2017, ed aveva agito in giudizio chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura professionale della patologia dalla quale era affetto, che, in quanto derivata dalla violazione da parte del datore dell'art. 2087 cod. civ., non andava computata ai fini del comporto, e, in via subordinata, del diritto all'applicazione del comma 2 dell'art. 36 CCNL 21.8.2018 per il personale del comparto enti locali che prevede la concessione di un ulteriore periodo di 18 mesi nei casi di particolare gravità e sempre a condizione che il dipendente ne faccia richiesta.

3. Ricostruita la vicenda processuale e richiamate le deposizioni testimoniali assunte in grado di appello, la Corte distrettuale ha ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione ed ha rilevato, in sintesi, che:

a) dall'istruttoria non erano emerse il dedotto sovraccarico lavorativo e le indebite pressioni che, a detta dell'appellante sarebbero state esercitate dall'amministrazione…

b)ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 il Sindaco era competente ad intimare il licenziamento in deroga al principio di separazione fra attività di gestione e attività di indirizzo politico;

c) l'art. 36 del richiamato CCNL prevede la facoltà dell'ente locale di concedere un ulteriore periodo di comporto nei casi di particolare gravità, e pertanto l'amministrazione non era obbligata ad accogliere l'istanza.

d) il licenziamento era stato tempestivamente adottato perché il Comune aveva dovuto attendere l'accertamento dell'Inail sulla natura professionale della malattia, che avrebbe inciso sulle modalità di calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro;

e) la delibera con la quale il Comune aveva nominato il difensore non era affetta da nullità, perché motivata per relationem, e, pertanto, la domanda riconvenzionale era stata validamente proposta;

f) la contestazione sul quantum della pretesa restitutoria era stata formulata, inammissibilmente, solo in grado di appello.

Per la Cassazione della sentenza Ha proposto ricorso Omissis Omissis sulla base di 13 motivi ai quali hanno opposto difese con controricorso il Comune di Omissis e L' INAIL.

CASSAZIONE.

"la disposizione contrattuale, dopo aver previsto ai commi da 1 a 3 la conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione di un ulteriore periodo di eguale durata, al comma 4 stabilisce che "superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal DPR 171/2011 ed al comma 5 aggiunge che "Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso .

All'esito dell'accertamento l'ente è chiamato ad effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria, degli opposti interessi che vengono in rilievo e, quindi, ad operare il bilanciamento fra l'indubbio interesse del dipendente al prolungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro e le esigenze organizzative dell'amministrazione, che potrebbero essere pregiudicate dal protrarsi dell'assenza, specie nei casi in cui quest'ultima, in ragione della posizione ricoperta dal dipendente e della complessiva dotazione di personale disponibile, finirebbe per incidere sulla capacità dell'ente di provvedere alla cura degli interessi pubblici ed all'erogazione dei servizi di sua competenza.

Il principio, affermato per il rapporto alle dipendenze di privati ma estensibile anche all'impiego pubblico contrattualizzato, implica che ogni qual volta la contrattazione collettiva preveda un periodo minimo di conservazione ma ne consenta anche il prolungamento in presenza di determinate condizioni, il motivo del recesso è dato, non dal solo compimento del periodo minimo, ma anche dalla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'estensione, che va, quindi, esplicitata e comunicata al prestatore.