Omessa sorveglianza sanitaria: confermata la responsabilità penale del datore di lavoro. Cassazione Penale, Sez. 3, - 17 ottobre 2025, n. 34162.

06.11.2025

La Sentenza

La posizione di garanzia così come più volte affermato dalla Corte Suprema di Cassazione si attiva automaticamente con l'accettazione della carica, pertanto titolare è responsabile della tutela della vita e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

La Responsabilità Penale

Il diritto penale, oltre ad essere uno strumento repressivo, rappresenta un presidio di civiltà, fondamentalmente finalizzato a garantire la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

Difatti nella sentenza in epigrafi gli ermellini chiariscono che la responsabilità penale non dipende dalla buona fede, dalle motivazioni personali o dal grado di operatività, ma da ruolo che si svolge.

In buona sostanza chi accetta formalmente una carica societaria diventa automaticamente garante della salute e dell'integrità psicofisica dei dipendenti.

Anche un incarico assunto per amicizia o per motivazioni estranee alla gestione quotidiana, come nel caso di specie, comporta precisi e inderogabili obblighi, che la legge attribuisce alla qualifica stessa e al potere di proteggere beni giuridici rilevanti.

Pertanto la posizione di garanzia rappresenta un preciso dovere poiché la funzione del diritto penale del lavoro non è finalizzata solo alla repressione, ma anche e soprattutto alla prevenzione, imponendo controlli, vigilanza e diligenza, affinché venga tutelata la vita e la salute dei lavoratori.

La posizione è un dovere inderogabile.

Nel caso del datore di lavoro, la posizione di garanzia scatta automaticamente con la carica, poiché esiste un rapporto di particolare prossimità tra amministratore e lavoratori, e la tutela della loro vita e salute diventa un dovere concreto, indipendente dall'effettiva gestione operativa.

In altre parole, si tratta di un vincolo oggettivo, che non persegue la volontà o le relazioni personali, ma l'omissione di un dovere giuridico inderogabile.

La responsabilità, quindi, si misura sulla base dei fatti e degli obblighi giuridici, non delle intenzioni o delle motivazioni soggettive, dunque la funzione preventiva del diritto penale si manifesta pienamente con l'impedire eventi lesivi diventa l'obiettivo centrale della norma e in questo senso la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria non è un mero inadempimento amministrativo.

È invece una condotta grave che produce responsabilità penale anche se l'amministratore non interviene direttamente nella gestione quotidiana dei lavoratori.

Si tratta in buona sostanza delle funzione preventiva della posizione di garanzia la cui violazione anche non intenzionale ha conseguenze penali in quanto incide sull'integrità fisica dei lavoratori

E' pertanto evidente che chi assume formalmente una carica di responsabilità in una qualsiasi Azienda e/o società è responsabile ex lege di precisi e inderogabili doveri, talchè la nomina tempestiva del medico competente, la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e la vigilanza sulle misure di sicurezza diventano strumenti concreti di prevenzione.

La sentenza n. 34162/2025 ribadisce che la legge non tutela amicizie, buone intenzioni o rapporti fiduciari: tutela la vita dei lavoratori. 

Chi accetta una carica societaria riceve un dovere concreto e misurabile, che non si può delegare, attenuare o ignorare.

La funzione del diritto penale del lavoro emerge in tutta la sua forza: non punire il passato, ma prevenire il futuro, trasformando obblighi formali in tutela reale e quotidiana dei beni giuridici più preziosi.