L’uso strumentale della malattia legittima il licenziamento. Tribunale di Verona Sent n 523/2025...

02.01.2026

Il lavoratore, un autista assunto nel 2022, contestava la legittimità del licenziamento per giusta causa ricevuto il 2 novembre 2023, sostenendo che la malattia fosse reale e non strumentale, derivante da un incidente stradale avvenuto durante le ferie.

La datrice di lavoro, invece, sosteneva che il ricorrente avesse utilizzato la malattia in modo fraudolento per evitare le conseguenze della sospensione della patente, avvenuta a seguito dell'incidente causato in stato di ebbrezza.

Inoltre, lo accusava di aver svolto attività incompatibili con il suo stato di salute e di aver violato le fasce di reperibilità.

La c.t.u. medico-legale ha stabilito che la patologia del ricorrente era preesistente e cronica, non aggravata dall'incidente stradale.

Le attività svolte durante il periodo di malattia erano compatibili con il suo stato di salute e non hanno ritardato la guarigione.

Tuttavia, è stato accertato che il ricorrente ha usato strumentalmente l'istituto della malattia, ledendo il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. 

Anche la guida in stato di ebbrezza e la violazione delle fasce di reperibilità hanno contribuito a giustificare il licenziamento.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa. 

Le spese di lite sono state compensate tra le parti, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico di entrambe le parti in solido.