Infortunio sul lavoro: Obbligo di formazione e informazione... Secondo la Cassazione (Sent- 30679 del 25 Nov 2019) Il datore di lavoro è comunque responsabile anche se il lavoratore è imprudente.
"In materia di infortunio sul lavoro, qualora ricorrano responsabilità colpose del lavoratore, trova applicazione l'art 1227 co.1 C.C; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore sia da considerare munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso"
"Qualora risulti l'inosservanza , da parte del datore di lavoro, di specifici doveri formativi e informativi del lavoratore rispetto alle attività da svolgere,, tali da rendere altamente presumibile che, ove questi obblighi fossero stati assolti, il comportamento del lavoratore da cui è scaturito l'infortunio, non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore, sotto il medesimo profilo, l'ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa ( o di formazione) al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l'inadempimento datoriale e che sia tale da da ridurre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto.