INFORTUNIO SUL LAVORO… Lavoratore adibito ad altra mansione senza adeguata formazione. Responsabile il datore di lavoro. Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 3731 Anno 2020

04.02.2020

La Corte di appello di Omissis il 26 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa 1'8 marzo 2016 all'esito del dibattimento dal Tribunale di Omissis, aveva riconosciuto responsabili A. C. e F. S , in cooperazione colposa,  del reato di lesioni colpose gravissime nei confronti del lavoratore A. P. per violazione della disciplina antinfortunistica, e dunque condannati a vario titolo entrambi.

Il fatto, come ricostruito dai giudici di merito.

La sera del 12 maggio 2009, dopo le ore 22.00, all'interno della centrale elettrica dell' enel  di Brindisi, stava lavorando, tra gli altri, A. P. dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro "Omissis" con mansioni di operaio addetto all'assemblaggio ("imbracatore")  montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. C., ditta che aveva avuto in appalto dall' Enel il nolo "a caldo" dei mezzi di sollevamento in relazione all'attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti: nell'occasione, A. P., che era quasi al termine dell'orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale, minerale che era stato prodotto dal macchinario desalatore "SEC", e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.

A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A. P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l'arto sinistro.

La persona offesa, secondo le emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, non indossava al momento del sinistro la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto e che era obbligatorio indossare.

Quanto alle posizioni di garanzia, A. C. era legale rappresentante e sostanziale datore di lavoro, provvisto di poteri organizzativi, gestionali e di spesa, oltre che socio, e responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta "C.

F. S. era capocantiere, cioè preposto, ed inoltre direttore tecnico di cantiere e coordinatore dei lavori realizzati dalla ditta C. presso la centrale dell'Enel.

I due sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come si è ritenuto da parte dei giudici , già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A. P., che era stato formato ed informato quale "imbracatore", alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.

La Corte ha confermato la responsabilità del datore ritenendolo responsabile per aver, in diverse occasioni, utilizzato un solo lavoratore non formato, anziché una coppia di lavoratori, di cui uno formato.

In definitiva, condanna il datore di lavoro, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali e della somma in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso della società C. T. s.r.I., con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.