Indennità di rischio radiologico: il diritto dipende dall’esposizione effettiva. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 11310/2025.

10.03.2026

Con l'ordinanza n. 11310 del 29 aprile 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi sul diritto del personale sanitario all'indennità di rischio radiologico e al congedo per recupero biologico, chiarendo che tali benefici spettano quando vi sia una effettiva esposizione alle radiazioni ionizzanti, indipendentemente dalle valutazioni delle commissioni aziendali.

La decisione assume particolare rilievo per il personale sanitario che opera in ambienti nei quali sono utilizzate apparecchiature radiologiche, come sale operatorie o reparti di diagnostica.

La controversia riguardava alcuni infermieri strumentisti di sala operatoria che avevano richiesto il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico prevista dalla normativa vigente.

Secondo i lavoratori, le mansioni svolte comportavano una esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti, derivante dall'utilizzo di apparecchiature radiologiche durante gli interventi chirurgici.

L'azienda sanitaria aveva invece negato il beneficio sulla base delle valutazioni della commissione aziendale per il rischio radiologico, la quale aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità e del congedo aggiuntivo.

La questione è quindi giunta fino alla Corte di Cassazione.

Il quadro normativo

L'indennità di rischio radiologico è prevista dalla Legge n. 460 del 1988 e dalla normativa contrattuale del comparto sanità.

Essa è accompagnata dal cosiddetto congedo per recupero biologico, che consente al lavoratore esposto a radiazioni di fruire di 15 giorni di riposo aggiuntivi annuali.

La ratio della disciplina è quella di compensare il rischio specifico connesso all'esposizione a radiazioni ionizzanti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

La Corte ha ribadito un principio già affermato in precedenti pronunce:

il diritto all'indennità radiologica dipende dall'effettiva esposizione al rischio e non dalla sola qualificazione formale attribuita dall'amministrazione.

Secondo i giudici:

-   la valutazione della commissione aziendale non ha carattere definitivo;

- il lavoratore può ricorrere al giudice del lavoro per far accertare l'effettiva esposizione;

- il giudice può utilizzare consulenze tecniche (CTU) per verificare il livello di rischio.

In altre parole, la classificazione amministrativa del personale non è sufficiente a escludere il diritto se le mansioni svolte comportano concretamente un'esposizione alle radiazioni.

La Corte ha chiarito che:

il diritto all'indennità di rischio radiologico e al congedo per recupero biologico deve essere riconosciuto quando il lavoratore sia esposto in modo effettivo e abituale a radiazioni ionizzanti, potendo tale circostanza essere accertata dal giudice anche in contrasto con la valutazione della commissione aziendale.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza la tutela dei lavoratori sanitari e stabilisce alcuni punti fondamentali:

la valutazione del rischio non è rimessa esclusivamente all'amministrazione;

- il giudice può accertare autonomamente l'esposizione;

- rilevano le mansioni concretamente svolte e l'ambiente di lavoro.

Per il personale sanitario che opera in contesti ad alto utilizzo di apparecchiature radiologiche, la decisione rappresenta quindi un importante riferimento giurisprudenziale.

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