Imposta Sostitutiva e Compensi per Lavoro Straordinario al 5% va applicata anche allo straordinario prestato in Pronta Disponibilità. Rettifica la risposta a interpello pubblicata il 27 ottobre 2025,n. 272.
Imposta Sostitutiva e Compensi per Lavoro Straordinario
L'articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2025 introduce un'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
L'aliquota si applica ai compensi previsti dall'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Sanità 2019-2021.
Tipologie di Prestazioni e Interpretazioni
L'azienda sanitaria locale ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota agevolata a due specifiche prestazioni: le "Ore di pronta disponibilità" e le "Prestazioni svolte in sede elettorale".
Le "Ore di pronta disponibilità" sono retribuite come straordinario se il lavoratore viene chiamato a intervenire, e quindi rientrano nella definizione di lavoro straordinario secondo il CCNL.
Le "Prestazioni svolte in sede elettorale" non sono disciplinate dal CCNL e non rientrano nella nozione di lavoro straordinario, poiché sono legate a esigenze elettorali e non a quelle della struttura sanitaria.
Chiarimenti da Uffici Competenti
L'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha confermato che le ore di pronta disponibilità, se effettivamente lavorate, sono considerate lavoro straordinario e quindi soggette all'imposta sostitutiva.
Per le prestazioni elettorali, non essendo riconducibili al lavoro straordinario del CCNL, non si applica l'imposta sostitutiva.
Conclusioni
L'imposta sostitutiva del 5% si applica ai compensi per le ore di pronta disponibilità, mentre non si applica per le prestazioni svolte in sede elettorale.
Questa interpretazione è supportata dai pareri forniti dal Ministero della Salute e dall'Ufficio legislativo, che hanno chiarito la distinzione tra le due tipologie di prestazioni e il loro trattamento fiscale.

