Imposta Sostitutiva e Compensi per Lavoro Straordinario al 5% va applicata anche allo straordinario prestato in Pronta Disponibilità. Rettifica la risposta a interpello pubblicata il 27 ottobre 2025,n. 272.

11.12.2025

Imposta Sostitutiva e Compensi per Lavoro Straordinario

L'articolo 1, comma 354, della legge di bilancio 2025 introduce un'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). ​

L'aliquota si applica ai compensi previsti dall'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Sanità 2019-2021.

Tipologie di Prestazioni e Interpretazioni

L'azienda sanitaria locale ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota agevolata a due specifiche prestazioni: le "Ore di pronta disponibilità" e le "Prestazioni svolte in sede elettorale".

Le "Ore di pronta disponibilità" sono retribuite come straordinario se il lavoratore viene chiamato a intervenire, e quindi rientrano nella definizione di lavoro straordinario secondo il CCNL. ​

Le "Prestazioni svolte in sede elettorale" non sono disciplinate dal CCNL e non rientrano nella nozione di lavoro straordinario, poiché sono legate a esigenze elettorali e non a quelle della struttura sanitaria. ​

Chiarimenti da Uffici Competenti

L'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha confermato che le ore di pronta disponibilità, se effettivamente lavorate, sono considerate lavoro straordinario e quindi soggette all'imposta sostitutiva. ​

Per le prestazioni elettorali, non essendo riconducibili al lavoro straordinario del CCNL, non si applica l'imposta sostitutiva.

Conclusioni

L'imposta sostitutiva del 5% si applica ai compensi per le ore di pronta disponibilità, mentre non si applica per le prestazioni svolte in sede elettorale. ​

Questa interpretazione è supportata dai pareri forniti dal Ministero della Salute e dall'Ufficio legislativo, che hanno chiarito la distinzione tra le due tipologie di prestazioni e il loro trattamento fiscale.