Illegittimo l'automatismo tra assenza (superiore a 3 giorni) e la sanzione del licenziamento. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21227 del 19 luglio 2023

19.07.2023

La Corte d'appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 da Omissis ha respinto l'impugnazione del licenziamento irrogato a Omissis Omissis .

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha osservato che la contestazione del 28 gennaio 2016, con cui aveva avuto inizio il procedimento disciplinare, riguardava il debito orario maturato negli anni 2012, 2013, 2014 e 2105, derivante da una serie di o assenze ingiustificate, analiticamente indicate; il provvedimento del 5 aprile 2016, assunto a conclusione del procedimento disciplinare, applicava la sanzione del licenziamento disciplinare ai con preavviso, ai sensi dell'art. 55 quater, commi 1 lett. b) e 3) per le assenze ingiustificate non riconducibili alla fruizione di permessi ex lege 104 del 1992, limitati a tre giorni al mese e di e ci cui la dipendente aveva legittimamente fruito.

Tanto premesso, la Corte di merito ha ritenuto che, anche a voler seguire le argomentazioni addotte dal Tribunale in ordine al difetto di tempestività per le assenze verificatesi tra gli anni 2012 e 2015 e di cui l'Ufficio risorse umane aveva acquisito conoscenza fin dal gennaio 2014, tali considerazioni non si attagliavano alla o contestazione delle assenze ingiustificate dell'anno 2015 verificatesi nei mesi di Luglio , Agosto, Settembre ed ottobre 2015, tempestivamente contestate nel 2016, impedendo l'affidamento della dipendente circa la rilevanza disciplinare attribuita dall'azienda alle assenze ingiustificate e consentendo l'approntamento di un'adeguata difesa.

Nel merito, le assenze non erano state contestate o specificamente dalla dipendente, con particolare riferimento a quelle relative alle giornate di settembre (19 e 29) e ottobre (1, 10, 16) del 2015, assenze che superavano complessivamente il limite (di tre giorni) oltre il quale l'art. 55 quater prevede la sanzione del licenziamento, che risultava pertanto legittimo.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Omissis affidato ad un unico motivo, cui resiste l'Azienda Ospedaliera con controricorso.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 54, 55, 55 bis, ter e quater lett. b), I. n. 300 del 1970, artt. 7, 18 e degli artt. 2119 e 2106 cod. civ., artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., in riferimento all'art. 360 o n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il cc giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in ordine al ritenuto automatismo fra l'integrazione della fattispecie (assenza per un periodo superiore a tre giorni) e l'irrogazione della sanzione del licenziamento, senza valutazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata rispetto al caso concreto, non essendo stato o considerato il fatto storico rappresentato dal recupero economico del debito orario maturato dalla lavoratrice dal 2012 al 2015 (fino all' 11 dicembre 2015, con la decurtazione proporzionale della retribuzione mensile, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogato senza giusta causa o giustificato motivo.

l motivo è fondato nella parte in cui intende censurare la violazione delle citate disposizioni normative per l'automatismo nell'irrogazione della sanzione del licenziamento

Infatti, secondo la consolidata interpretazione di questa cc Corte, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (fra molte, Cass. Sez. L, 26/09/2016, n. 18858; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 16/04/2018, n. 9314 e Cass. Sez. L, 27/02/2023, n. 5805). 3.

Nella specie, sul punto difetta qualsivoglia valutazione da cc parte della Corte d'appello, che si è limitata a constatare l'integrazione della fattispecie normativa ed a dedurre per ciò solo la legittimità del licenziamento.

l motivo, pertanto, è fondato negli anzidetti termini, con o n conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura ivi sviluppata.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al profilo del motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà a disciplinare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte o o d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.