Illegittimo il licenziamento del lavoratore con mansioni di autista, trovato positivo agli stupefacenti, se manifesta la volontà di avviare un percorso di disintossicazione. Cassazione n. 2375/2026

12.02.2026

La vicenda riguarda il licenziamento di un autista, Omissis, risultato positivo ai test antidroga.

L'azienda lo aveva sospeso e poi licenziato, contestandogli lo stato di tossicodipendenza e il fatto di essere in cura al SERT da anni senza aver informato il datore di lavoro, con possibili rischi per la sicurezza del servizio.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento: 

il Tribunale di Roma ha inizialmente respinto il ricorso;

la Corte d'Appello ha poi dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione, perché il dipendente aveva manifestato la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione.

Omissis ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che:

- non si applicava la tutela prevista per i lavoratori che seguono programmi terapeutici;

- il dipendente non aveva chiesto formalmente aspettativa né comunicato la propria situazione;

- la condotta era comunque grave e pericolosa.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Corte d'Appello.

In particolare, ha stabilito che:

la normativa (DPR 309/1990) tutela i lavoratori tossicodipendenti che intendono sottoporsi a cure, garantendo la conservazione del posto;

il lavoratore aveva dichiarato l'intenzione di disintossicarsi e aveva effettivamente avviato il percorso terapeutico;

questa circostanza è sufficiente, nel bilanciamento degli interessi, a impedire il licenziamento;

le contestazioni dell'azienda sull'interpretazione delle prove e degli accordi aziendali non erano fondate o erano inammissibili;

non era dimostrato che il lavoratore avesse concretamente messo in pericolo persone o mezzi.

In conclusione, il  licenziamento è stato ritenuto illegittimo. 

La Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso di Omissis, confermando la reintegrazione del lavoratore e condannando l'azienda al pagamento delle spese processuali.