Riconoscimento Funzione di Coordinatore solo se l'incarico è stato conferito da coloro che hanno il potere e che vi sia traccia documentale ... Cass.Civile Ord. Sez. L Num. 28413 Anno 2020

01.01.2021

La Corte d' Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento dell'indennità di coordinamento proposta da Omississ nei riguardi dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" perché, pur essendo egli posizionato in fascia D e pur risultando provato che avesse svolto fin dal 1999 attività di coordinamento dei tecnici della radiologia medica, il diritto rivendicato non poteva essere riconosciuto perché le mansioni non erano state svolte su incarico di soggetto titolare del potere conformativo delle sue prestazioni; il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso dell'Azienda Ospedaliera;

il primo motivo censura la sentenza per errata, omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'incarico di coordinamento era stato riconosciuto dal Primario e dunque da colui che aveva il potere di conformazione dell'attività svolta dal dipendente;

analoga censura, ma sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 2 e 3, del CCNL 2000-2001 e del successivo CCNL è stata svolta con  secondo motivo;

l'impugnazione è fondata, ma non sotto il profilo del difetto di motivazione, il quale in sé non può essere impostato deducendosi un errore valutativo sull'idoneità del riconoscimento proveniente dal Primario e non dai vertici aziendali, profilo che invece integra gli estremi della violazione delle norme collettive poste a base della domanda, denunciato con il secondo motivo.

Come è noto, fin da Cass. 27 aprile 2010, n. 10009, questa Corte ha costantemente ritenuto che «in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per Corte di Cassazione l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale» (in senso analogo poi, tra le molte, Cass. 22 settembre 2015, n. 18679).