
Il periodo fruito per assistere il figlio (Congedo Parentale) non conta per il calcolo della tredicesima. Cassazione Civile Ord. Sez.L Num. 24206 Anno 2020
Omissis, avendo fruito nell'anno 2006 di un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, co. 5, d. Igs. 151/2001, per necessità di assistere il figlio minore malato di leucemia, ha agito giudizialmente per ottenere il riconoscimento delle quote di tredicesima maturate nel medesimo periodo e degli interessi e rivalutazione su altri importi retributivi pagati in ritardo e relativi sempre a tale periodo, oltre al risarcimento del danno, quantificato in euro 100 mila, in ragione di tali ritardi e per non averle la P.A. dato notizia, durante la sua assenza, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore di lavoro stava contattando i soggetti utilmente collocati in graduatoria per la firma del contratto, notizie da essa avuto soltanto da alcuni colleghi; la Corte d'Appello, riformando parzialmente la sentenza di totale di rigetto emessa in primo grado dal Tribunale di Macerata, ha riconosciuto il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi tardivi pagamenti ed ha invece disatteso la pretesa inerente alle quote di tredicesima, sul presupposto che l'art. 43, co. 2, d. Igs. 151/2001, pur prima delle modifiche alla disciplina apportate dal d. Igs. 119/2011, richiamando le disposizioni di cui all'art. 34, co. 5, escludeva dal computo della mensilità aggiuntiva i periodi di congedo parentale.
La Omissis ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui Omissis ha resistito con controricorso; il Pubblico Ministero ha depositato nota scritta con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
Per la Cassazione, non rileva il periodo fruito dalla lavoratrice per assistere il figlio affetto da leucemia, ai fini del calcolo della tedicesima nè può verificarsi alcuna discriminazione rispetto al congedo di maternità in virtù del fatto che la nascita di un figlio rappresenta evento unico e quindi diverso.
Infatti, l'astensione obbligatoria per maternità (o, quando prevista in sostituzione di essa, i paternità) si associa ad un evento del tutto unico, quale la sopravvenienza di un figlio ed i corrispondenti diritti vengono fruiti anche se si tratti di figlio disabile, sicché è palese la diversità di condizioni rispetto al caso del congedo parentale per la mera presenza di figli minori o di quello per assistenza ai disabili.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.