Il lavoratore divenuto inabile alle funzioni precedentemente svolte non è licenziabile se può essere adibito a mansioni equivalenti o anche minori. Corte di Cass. Sez. lav, Ordinanza n. 1907 del 28 Gennaio 2026...
La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha rigettato il ricorso di una società datrice di lavoro contro un lavoratore che, dopo un periodo di malattia, era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alle mansioni originarie (macchinista) e assegnato ad altre mansioni presso sedi situate in Comuni diversi da quello di assunzione.
La società sosteneva che tale assegnazione fosse dovuta esclusivamente all'obbligo di ricollocazione del lavoratore in mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa (ai sensi della legge n. 68/1999 e del CCNL Mobilità) e che quindi non spettasse l'indennità di trasferta.
La Corte ha invece affermato che:
- l'infortunio o la malattia non giustificano il licenziamento se il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti o inferiori;
- l'assegnazione temporanea a una sede fuori dal Comune di assunzione dà comunque diritto all'indennità di trasferta, anche se avviene per ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute;
- le "esigenze di servizio" richieste dal CCNL per il riconoscimento dell'indennità sono implicitamente presenti anche nella scelta organizzativa di ricollocazione del lavoratore inidoneo.
Di conseguenza, il lavoratore ha diritto all'indennità di trasferta e la società è stata condannata anche al pagamento delle spese di giudizio…

