Il diritto alle Ferie è garantito dalla Costituzione e da leggi di genesi Comunitaria.

12.07.2025

Le ferie annuali rappresentano un diritto irrinunciabile perché finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Servono in buona sostanza a tutelare la salute dei lavoratori, tanto da essere garantite da norme di rango Costituzionale, rectius Art 36 comma 3 che ne stabilisce addirittura l'irrinunciabilità, infatti ad litteram legis: "Il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Le direttive Europee alle quali gli stati membri non possono derogare o comunque devono attenersi a quanto stabilito dalle stesse direttive, indicano come principio fondamentale in diritto alle ferie.

L'istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono oggi disciplinati, nell'ordinamento Italiano, dall'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale testuale dispone: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pertanto il lavoratore deve fruire per almeno la metà, nell'anno di maturazione e per il resto nei 18 mesi successivi .

Per esempio le ferie residue del 2024 possono essere fruite fino a Giugno 2026

Va precisato altresì che la mancata fruizione non può essere compensata da eventuale indennità, infatti questo è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

A quanti giorni di ferie ha diritto l'Infermiere ?

Art. 49 del ccnl 2019-2021.

Ferie e recupero festività soppresse

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi dei periodi lavorati presso una qualsiasi amministrazione, anche a tempo determinato e anche con profilo o inquadramento diverso, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni.

Dopo tre anni di servizio, come sopra definiti, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire prioritariamente nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. Le giornate di riposo non fruite non sono monetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Le ferie sono imputate esclusivamente per i giorni lavorativi, vanno pertanto esclusi dal computo le giornate del sabato e domenica in caso di lavoro in 5 giorni settimanali.

In definitiva la mancata fruizione delle ferie può avere conseguenze negative sulla salute del lavoratore e quindi anche per il gruppo di lavoro cui il medesimo fa parte.

Pertanto vi è un preciso obbligo per il datore di consentire ai lavoratori di fruire delle ferie, diversamente va incontro ad una responsabilità di tipo contrattuale per tutti i danni causati alla salute del lavoratore a causa di una attività lavorativa protrattasi per oltre un anno senza riposo, tanto che la Giurisprudenza in diversi arresti ha affermando che: "Va risarcito, secondo le regole della responsabilità contrattuale, il danno alla salute (nella specie, infarto cardiaco) derivante al lavoratore dall'eccessivo impegno lavorativo dovuto alla sostituzione di un collega protrattasi per lungo tempo, allo svolgimento di lavoro straordinario e festivo ed alla rinuncia al godimento delle ferie" (Cass. civ., sez. lav., 05-02-2000, n. 1307);

Va precisato infine che l'art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore; ne consegue che anche il mancato adeguamento dell'organico aziendale, quale responsabile di eccessivo carico di lavoro, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli art. 42, 2º comma, cost. e 2087 c.c., e ciò anche quando l'eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell'accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel c.d. monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall'adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'integrità fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l'eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica" (Cass. civ., sez. lav., 01-09-1997, n. 8267).