Il datore di lavoro deve pagare gli Occhiali ai dipendenti che lavorano su attrezzature munite di videoterminali. Corte di Giustizia UE, Grande sezione, il 22 dicembre 2022, causa C-392/21 (ECLI:EU:C:2022:1020)

26.02.2023

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 14).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra TJ e l'Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale per l'immigrazione, Romania; in seguito: l'«Ispettorato generale») in merito al rigetto, da parte di quest'ultimo, della domanda di rimborso delle spese connesse all'acquisto di occhiali, presentata da TJ.

Direttiva 89/391/CEE

3 L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1), così recita:

Direttiva 90/270

4 Il quarto considerando della direttiva 90/270 è così formulato:

«considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori».

5 L'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La presente direttiva, che è la quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite all'articolo 2».

6 Ai sensi dell'articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori»:

«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

- prima di iniziare l'attività su videoterminale,

- periodicamente, in seguito, e

- allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d'un sistema sanitario nazionale».

Sulle spese la Corte, Seconda Sezione, dichiara:

1) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE),

deve essere interpretato nel senso che:

i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali «dispositivi speciali di correzione» non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale.

2) L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270

deve essere interpretato nel senso che:

l'obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale.