Il datore di lavoro deve operare la trattenuta sindacale in presenza di una delega del dipendente… Corte di Cassazione sentenza n. 27722 del 17.10.2025.

11.11.2025

Fatti di causa

La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano, che aveva dichiarato antisindacale la condotta di Omissis. Spa per non aver effettuato le trattenute sindacali richieste dai dipendenti a favore del sindacato .

Omissis. Spa è stata condannata a cessare tale comportamento e a pagare contributi mensili per ogni iscritto, oltre a rivalutazione e interessi.

La Corte ha ritenuto legittima la cessione del credito da parte dei lavoratori al sindacato, basandosi su precedenti giurisprudenziali.

Legittimazione del Sindacato

La Corte ha confermato la legittimazione attiva del sindacato. grazie alla sua diffusa attività sindacale, inclusa la sottoscrizione di accordi e indizione di scioperi.

L'eccezione di tardività del ricorso è stata disattesa, poiché la condotta antisindacale di Omissis. Spa era continuativa e si era protratta nel tempo.

Elementi Soggettivi e Comportamento Antisindacale

La Corte ha stabilito che non è necessario dimostrare un elemento soggettivo per configurare un comportamento antisindacale.

La volontà di non sostenere costi non esclude l'intenzione di danneggiare l'organizzazione sindacale.

Normativa Riguardante la Cessione di Credito

La Corte ha chiarito che il referendum abrogativo del 1995 non ha vietato la cessione di credito per il pagamento delle quote associative sindacali.

La normativa vigente non impedisce ai lavoratori di utilizzare la cessione del credito retributivo per tali finalità, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 180/1950.

Rimborso Spese e Condanna alle Spese Processuali

Omissis. Spa ha richiesto il rimborso delle spese per la contabilizzazione delle trattenute, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale richiesta per mancanza di prove.

La Corte ha confermato la quantificazione delle spese di lite, ritenendo che la causa avesse un valore indeterminabile, dato che non riguardava solo il pagamento di somme specifiche, ma anche l'accertamento della condotta antisindacale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 6000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge, con distrazione per l'Avv.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 9 settembre 2025.