Ha un diritto non assoluto la lavoratrice che assiste un familiare disabile di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita. Nota a Cass., ord., 20 luglio 2023, n. 21627.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Nel corso di una procedura fallimentare cui è assoggettata la società Omissis S.n.c. e il suo socio illimitatamente responsabile Omissis Omissis, è stato aggiudicato dal curatore (quale delegato alla vendita), in favore di Omissis Omissis, un immobile acquisito all'attivo del fallimento.
Omissis Omissis, coniuge del Omissis in regime di comunione legale dei beni, ha proposto reclamo avverso tale provvedi-mento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., ma il giudice delegato lo ha respinto, limitandosi a disporre il versamento in suo favore della quota a lei spettante sul ricavato dalla vendita dell'immobile.
Avverso il provvedimento del giudice delegato, la Omissis ha quindi proposto reclamo al collegio, ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c..
Il reclamo, riqualificato come reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F., è stato ritenuto tardivo dal Tribunale di Lanciano.
Ricorre la Omissis, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Il Collegio ha successivamente disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 (e successive proroghe e modificazioni).
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso, si denunzia «Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 591 ter c.p.c., art. 23 comma 9° del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015 n. 132».
2. Nel corso di una procedura fallimentare aperta nei confronti di Omissis Omissis, il giudice delegato ha disposto la vendi
ta di un immobile acquisito all'attivo, che era stato acquistato dal fallito in comunione legale con il coniuge Omissis, delegando le operazioni di vendita allo stesso curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c..
All'esito delle operazioni svolte davanti al professionista delegato, l'immobile è stato aggiudicato in favore di Omissis Omissis.
Luciana Omissis ha proposto reclamo al giudice delegato, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., avverso l'aggiudicazione pronunciata dal suddetto professionista delegato alla vendita.
Il giudice delegato ha respinto il reclamo, con ordinanza pro-nunciata ai sensi del richiamato art. 591 ter c.p.c..
Avverso tale ordinanza, la Omissis ha proposto reclamo al Tribunale di Lanciano, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., secondo la previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 591 ter c.p.c..
Il tribunale ha però riqualificato il suo ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 26 L.F. e lo ha dichiarato tardivo (senza esaminarlo nel merito), non essendo stato proposto nel termine di dieci giorni previsto da tale ultima norma (e benché esso fosse stato proposto nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.), richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato la reclamabilità, ai sensi dell'art. 26 L.F., dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento che decidano sul reclamo proposto dagli interessati avverso gli atto del notaio delegato alla vendita di immobili (in particolare: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 11/05/2007, Rv. 597433 – 01).
In base al principio dell'apparenza nell'individuazione dei mezzi di impugnazione, quindi, l'ordinanza del tribunale dovrebbe, in astratto, ritenersi assoggettabile al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in coerenza con la ricostruzione sistematica accolta nello stesso provvedimento impugnato, in base alla quale i decreti del tribunale fallimentare che definiscono il reclamo di cui all'art. 26 L.F. avverso i prov-vedimenti del giudice delegato al fallimento che a loro volta decidono sul reclamo proposto dagli interessati ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. in relazione agli atti del professionista delegato alla vendita fallimentare nelle forme del codice di procedura civile, sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti decisori su diritti.
3. La ricorrente contesta la riqualificazione del suo reclamo operata dal tribunale, sostenendo che, in base alla nuova formulazione dell'art. 591 ter c.p.c., introdotta dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132, avverso l'ordinanza del giudice delegato che decide sui reclami proposti nei confronti di atti del professionista delega-to alla vendita, non sarebbe più proponibile il reclamo di cui all'art. 26 L.F., ma solo quello (da lei in concreto avanzato) di cui agli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c..
4. Nella specie, è pacifico che alla vendita disposta in sede fallimentare siano applicabili le norme dettate dal codice di procedura civile per la vendita immobiliare in sede di esecuzione individuale, in quanto compatibili (come previsto di regola, per tutte le procedure fallimentari anteriori al 2006, dalla previgente formulazione dell'art. 105 L.F., secondo il quale «alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti» e come tuttora consente, sia pure solo in via facoltativa, l'attuale formulazione dell'art. 107, comma 2, L.F., secondo cui «il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili»).
Il concreto svolgimento delle operazioni di vendita è stato peraltro, nella specie, espressamente delegato (dal giudice delegato al fallimento), ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., al curatore fallimentare.
5. In proposito, l'indirizzo di questa Corte (espressamente ri-chiamato dallo stesso tribunale, nell'ordinanza impugnata) formatosi con riguardo alla disciplina di cui all'art. 105 L.F., nella sua formulazione anteriore alle modifiche intervenute dal 2006 (che peraltro, come già visto, di fatto coincide con quella attualmente prevista dall'art. 107, comma 2, L.F.), aveva por-tato ad affermare il principio di diritto per cui «in tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati av-verso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili nell'ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di ri-to, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. corri-sponde il reclamo ex art. 26 legge fall.» (Cass., Sez. 1, Sen-tenza n. 1610 del 22/01/2009, Rv. 606297 – 01).
In quest'ottica è, in effetti, stato ritenuto reclamabile ai sensi dell'art. 26 L.F. il provvedimento del giudice delegato che, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., aveva deciso su reclamo proposto avverso un atto del professionista (nella specie: notaio) delegato alla vendita (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 11/05/2007, Rv. 597433 - 01), essendosi affermato che il re-clamo di cui all'art. 26 L.F. corrisponde, nell'esecuzione concorsuale, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., cioè al rimedio proponibile, secondo il regime di cui all'art. 591 ter c.p.c., nella formulazione all'epoca vigente, av-verso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione individuale sui reclami avverso gli atti del professionista delegato alla vendita.
6. Il suddetto regime è però mutato, in seguito alla riforma di alcune norme del processo esecutivo intervenuta nel 2015, che ha direttamente riguardato lo stesso art. 591 ter c.p.c. (cfr. l'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del decreto-legge 27 giu-gno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132): è stata infatti eliminata, nella nuova formulazione dell'art. 591 ter c.p.c., la possibilità di impugna-re con l'opposizione agli atti esecutivi l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione a definizione del reclamo avverso gli atti del professionista delegato alla vendita, essendosi stabili-to, invece, che la stessa possa essere contestata esclusiva-mente con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., cioè con un rimedio che ha natura e sostanza non corrispondenti a quelle dell'opposizione agli atti esecutivi e del reclamo di cui all'art. 26 L.F..
Questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci-vile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), ha preso specificamente in esame le recenti modificazioni dell'art. 591 ter c.p.c. ed ha espresso in proposito i seguenti principi di diritto: «l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sen-si dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, co-me tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 02/03/2022), precisando specificamente, in motiva-zione, che le «eventuali nullità verificatesi nel corso delle ope-razioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecuti-vi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 c.p.c.», di modo che tali nullità, anche se «non ri-levate nel procedimento di reclamo ex art. 591 ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il primo provvedimento successivo adottato dal giudice dell'esecuzione».
È stato cioè ritenuto che la modificazione dell'art. 591 ter c.p.c. abbia comportato una radicale modifica di sistema.
Nel precedente regime, infatti, il provvedimento del giudice dell'esecuzione (così come quello del giudice delegato al falli-mento) che decideva sulle contestazioni proposte dalle parti con riguardo ad atti del professionista delegato alla vendita, aveva carattere decisorio ed era impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (e, corrispondentemente, ai sensi dell'art. 26 L.F. in sede concorsuale), cioè con un rimedio che comportava una immediata decisione definitiva sulla legittimità di quegli atti, decisione impugnabile in sede di legittimità, idonea quindi al giudicato, con conseguente preclusione per la proposizione di ulteriori identiche contestazioni relative ai medesimi atti.
Nel regime attuale, invece, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non è decisoria, ma meramente provvisoria e non definitiva, così come quella del collegio davanti al quale eventualmente la stessa sia fatta oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con la conseguenza che le conte-stazioni svolte in tale sede potranno essere nuovamente pro-poste dalle parti, impugnando i successivi e conseguenti atti del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (in primis, dunque, in sede di impugnazione del decreto di trasferimento).
7. Sulla base di tale nuova impostazione sistematica, è dunque necessario stabilire se – ed eventualmente in quali limiti o forme – la disciplina come appena ricostruita in base all'attuale formulazione dell'art. 591 ter c.p.c., nella parte in cui prevede il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. (e non più l'opposizione agli atti esecutivi, cui corrisponde in ambito fallimentare il reclamo di cui all'art. 26 L.F.) avverso il provvedimento che decida sulle contestazioni relative agli atti del professionista delegato alla vendita (ferma restando la natura non più decisoria e non più definitiva di tale provvedimento, laddove emesso ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., come sancito nell'arresto di questa Sezione sopra richiamato, almeno finché non verrà modificato l'attuale assetto normativo) sia compatibile anche con il sistema normativo della vendita fallimentare alla quale si applichino le norme del codice di procedura civile e che si svolga, pertanto, a mezzo di professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c..
È avviso del Collegio, peraltro, che tale questione, comportando l'analisi della normativa in tema di diritto dell'esecuzione concorsuale e, segnatamente, l'individuazione degli eventuali limiti di compatibilità della disciplina certamente applicabile al-le esecuzioni individuali e come sopra ricostruita, rientri nella competenza tabellare della Prima Sezione Civile della Corte (§ 41 delle vigenti Tabelle di organizzazione per il triennio 2020-2022) e non di questa Terza Sezione (tabellarmente competente, invece, in tema di esecuzione individuale: § 44 delle dette Tabelle); e ciò anche in considerazione della circostanza che, in concreto, il reclamo proposto dalla parte ricorrente è stato espressamente qualificato in termini di reclamo endofallimentare, ai sensi dell'art. 26 L.F. e si discute della correttezza di tale qualificazione.
Di conseguenza, è opportuno rimettere gli atti alla Prima Se-zione Civile, in quanto tabellarmente competente
per questi motivi
La Corte:
- dispone trasmettersi gli atti alla Prima Sezione Civile della Corte.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione