Guida gravemente imprudente, no all’infortunio in itinere. Cassazione - ordinanza  n. 34716/2021

26.11.2021

RILEVATO 

che con sentenza del 3 settembre 2015, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Piacenza e rigettava la domanda proposta da M. V. R. eP. B., in qualità di eredi di M. B. nei confronti della D. C S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sofferto dal loro dante causa a seguito dell'infortunio in itinere causa del decesso;

che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Società ma infondata la pretesa risarcitoria degli originari istanti in relazione alla dinamica dell'incidente, accertata a seguito di consulenza tecnica non contestata in prime cure e impugnata solo in appello sotto il profilo della sua incompletezza rispetto ad accertamenti, quale quello dell'incidenza di concause date da un eventuale malore, di carattere meramente esplorativo, essendo risultato questo dovuto, non alla situazione di stress o di particolare affaticamento del dipendente indotta da un impegno eccessivo richiesto al dipendente medesimo implicante una violazione dell'obbligo di22( sicurezza ex art. 2087 c.c., bensì esclusivamente ad una situazione di rischio elettivo connesso alla condotta gravemente imprudente tenuta alla guida del mezzo dal dipendente, per essere stata questa idonea da sola a causare l'evento;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi B., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO

che, con l'unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2087 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamentano l'incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa la conformità alle previsioni contrattuali e la non incidenza sulla condizione fisica del lavoratore della prestazione eccedente l'orario di lavoro al medesimo richiesta dalla Società datrice e, conseguentemente, circa l'osservanza dell'obbligo di sicurezza e

l'esclusiva efficienza causale della condotta del lavoratore; che il motivo deve ritenersi inammissibile in relazione alla mancata contestazione della dinamica dell'incidente occorso ed in particolare delle accertate circostanze in cui si è verificato l'incidente, date dal procedere del ricorrente ad una velocità doppia rispetto a quella consentita ed in condizioni di luogo e di tempo sfavorevoli su cui la Corte territoriale, all'esito della valutazione dec. materiale istruttorio, fonda il proprio convincimento, il che rende irrilevante, oltre che non deducibile in questa sede ove, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato da questa Corte con le decisioni assunte a sezioni unite nn. 8053 e 8054/2014, non è più censurabile il vizio di motivazione, l'omessa considerazione di quanto dai ricorrenti prospettato, a sostegno della rilevata violazione dell'obbligo di salvaguardia dell'integrità psicofisica del lavoratore, l'efficienza causale della condizione di stress del lavoratore dovuta all'eccessiva durata della prestazione richiesta in contrasto con il disposto dell'art. 115 del CCNL applicabile, del resto neppure depositato in versione interale; , e, Oertanto, ir ricorso va ihigettato, senza atttibuzione delle spese per non aver la Società intimata svolto alcuna difesa; _

P.Q.M.

La Corte )dichiara inammissibile( il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 9 marzo 2021