Giustificato motivo del licenziamento: grava sul datore l’onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 38029 del 29 dicembre 2022.
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, nel riparto dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare le dimensioni dell'impresa o il giustificato motivo del licenziamento.
"Invero, anche dopo la sentenza a Sezioni unite n. 141/2006, dalla stessa cit., questa Corte ha costantemente ribadito che, in tema di riparto dell'onere probatorio, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria del licenziamento di cui sia stata accertata l'invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.
L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (così, tra le tante, Cass. civ., sez. lav., 19.4.2017, n. 9867).