Ferie non godute: il lavoratore deve provare la prestazione nelle giornate ad esse dedicate.      Cassazionen. 7696 del 6 aprile 2020

13.04.2020

Il giudice del lavoro di Roma accoglieva, in parte, la domanda proposta da OMISSIS LAVORATORE, diretta ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive per il lavoro svolto alle dipendenze di OMISSIS DATORE sin dal xx.xx.xxxx e fino al xx.xx.xxxx; la sentenza di primo grado veniva appellata dal OMISSIS DATORE , cui resisteva il OMISSIS LAVORATORE; la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 10100 in data 25 novembre 2013 / 3 aprile 2014 riformava in parte l'impugnata pronuncia" con la condanna dell'appellante (DATORE) al pagamento soltanto dell'indennità di preavviso, pari a 764,60 euro, e del t.f.r. in ragione di 1672,07 euro, oltre accessori di legge, compensate le spese di secondo grado; premesso che l'attore aveva chiesto differenze retributive per un totale di euro 9557,82 e che il giudice adito aveva accolto la domanda per la minor somma di 8917,87 euro, condannando il convenuto inoltre alla regolarizzazione contributiva, secondo la Corte capitolina, in base alle testimonianze raccolte, risultava in primo luogo infondata la pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal convenuto circa asseriti errori commessi dal dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Era, inoltre, provato il rapporto di lavoro subordinato dedotto dal OMISSIS LAVORATORE - riguardo all'ordinario orario di lavoro e alle mansioni svolte, mentre così non era in ordine al preteso orario straordinario, al mancato godimento di ferie, al lavoro festivo o notturno e al mancato godimento di permessi.

Secondo Cass. lav. n. 26985 del 22/12/2009, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

Come ripetutamente affermato dalla Corte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare il mancato godimento delle ferie, delle festività ed anche dei permessi (ex plurimis, Cass. n. 26985/2009; Cass. 22751/2004; Cass. 12311/2003). ...>>);

Non avendo ritenuto, la Corte, assolta la prova da parte del lavoratore circa l'avvenuta prestazione come ore di straordinario nelle giornate ad esso dedicato, la domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è stata rigettata.