Fare la doccia durante la fascia di reperibilità (Visita fiscale) NON integra inadempimento contrattuale. Cassazione Sentenza n. 22484 18.07.2022
Per la Cassazione l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, NON PUO' ESSERE ESTESO FINO A RICOMPRENDERE IL DIVIETO PER IL LAVORATORE MEDESIMO DI ASTENERSI DAL COMPIERE QUALSIASI ATTO DEL VIVERE QUOTIDIANO, NORMALMENTE COMPIUTO ALL'INTERNO DELLE PARETI DOMAESTICHE. L'appellato, peraltro, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l'accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell'accaduto agli organi preposti.
Il giudice d'appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, doveva essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta.
Va osservato che il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l'assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all'interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all'accesso del medico competente.
Dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all'interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l'immediata attivazione del Omissis, una volta avuta contezza di quanto accaduto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.