E’ Illegittima La Sanzione del licenziamento irrogata al lavoratore che si è recato allo stadio per vedere la partita di calcio al di furori delle ore destinate alla visita fiscale Tribunale di Arezz Sent. n. 64/2023 Pubb. Il 07/03/2023

18.03.2023

Con ricorso depositato in data 30.11.2022, la OMISSIS SPA (R.G. 697/2022) si oppone all'ordinanza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogato a Omissis di accertamento e di condanna della società odierna opponente alla reintegrazione nel posto di lavoro con il riconoscimento di una indennità corrispondente a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Detto licenziamento era stato intimato a omissis sulla base della seguente motivazione: <nonostante che Lei fosse in malattia, il 21 Maggio 2022 dalle ore 20:00 in poi è stato visto allo stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere alla partita Fiorentina Juventus .

Allo stadio si è recato con un suo amico guidando la sua vettura da San Giovanni Valdarno a Firenze e viceversa.

In questa occasione lei è stato visto in perfette condizioni fisiche, senza alcuna sofferenza apparente. E' stato visto allegro e camminare speditamente e con disinvoltura. Dalle circostanze in fatto sopra indicate si evincono legittimi e fondati sospetti sulla non genuinità della sua assenza per malattia e dalla certificazione medica fatta pervenire in azienda».

In particolare, a fondamento della legittimità del provvedimento di licenziamento irrogato, a Omissis riferisce in questa sede che lo stato di malattia lamentato dal dipendente, e grazie al quale lo stesso si era potuto non recare nel luogo di lavoro, dal 19 al 23 maggio 2022, non era né genuino e né veritiero; che, invero, il ricorrente si è assentato dal lavoro con la copertura della certificazione medica per poter assistere alla partita di calcio Fiorentina -Juventus tenutasi a Firenze il 21 Maggio 2022; che nell'occasione, il ricorrente è stato visto alla guida della sua auto, muoversi e correre senza sofferenza e agevolmente; che il certificato medico del ricorrente, nella parte in cui riporta la prognosi, non è veritiero e, in quanto trattasi di una dichiarazione di scienza del medico, è contestabile in ogni tempo dall' Azienda; che la certificazione non sia genuina risulterebbe, secondo parte opponente, da un indizio univoco e concordante ovvero l'acquisto del biglietto di ingresso allo stadio non dopo l'inizio della malattia, ma in epoca antecedente all'inizio della malattia stessa; che Omissis avrebbe poi pensato di ovviare all' inconveniente della concomitanza dei due eventi, quello sportivo e quello lavorativo, ricorrendo alla certificazione medica compiacente del suo medico di fiducia che lo autorizzava ad assentarsi dal lavoro; che, sulla base di ciò, Omissis contesta l'attendibilità del certificato e il relativo valore probatorio non essendo stato il medico certificante un pubblico ufficiale; così, pur assumendo in prima ipotesi che la fede privilegiata non si estenda al giudizio valutativo espresso dal sanitario, Omissis propone querela di falso ideologico nei confronti del menzionato certificato.

La società opponente prosegue rilevando che il ricorrente con il suo comportamento comunque ha aggravato, con giudizio ex ante, la sua morbilità in quanto chi soffre di lombosciatalgia deve riposare e non deve sottoporsi a sforzi deve evitare di mettersi alla guida dell'auto per le sollecitazioni negative che interessano la colonna vertebrale e che, peraltro, nella procedura di contestazione di addebito ha negato di essersi recato il 21 maggio 2022 allo stadio di Firenze, contrariamente al vero.

Pertanto, parte opponente rileva che il complessivo comportamento del ricorrente ha fatto venire meno il necessario rapporto fiduciario tra le odierne parti, in quanto Omissis si sarebbe fatto rilasciare dal suo medico un certificato non veritiero e avrebbe negato nella procedura di contestazione di addebito di essere andato ad assistere alla partita di calcio.

A sostegno di ciò, riferisce altresì che il ricorrente svolge mansioni di affilatore assumendo posizione seduta e di conseguenza la malattia oggetto di certificazione non sarebbe stata tale da comportare una totale impossibilità di svolgere la prestazione oggetto di contratto; che, in ogni caso, il lavoratore avrebbe ben potuto chiedere di avere un temporaneo mutamento delle mansioni originario evitando di svolgere quelle incompatibili con la sua lombosciatalgia.

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La società oggi opponente ha giustificato il licenziamento oggetto d'impugnazione sulla base di asseriti indizi gravi e concordanti che consentirebbero di ritenere la condotta tenuta dal lavoratore frutto di un comportamento non veritiere e genuino artatamente posto in essere per assistere la partita di calcio Fiorentina-Juventus del 21 Maggio 2022.

In sostanza secondo l'assunto, Omissis avrebbe ottenuto un certificato medico per attestare una lombosciatalgia in realtà non sussistente al fine di non recarsi nel luogo di lavoro e poter così presenziare alla suddetta partita.

Nello specifico, emerge che egli ha acquistato il biglietto il giorno 13 Maggio ed né venuto a conoscenza di dover lavorare il 21 maggio il giorno 22 Aprile.

Ed invero risulta in via documentale che sebbene Omissis abbia acquistato il biglietto prima di cadere in malattia, la partita era originariamente fissata per un giorno differente rispetto a quello in cui si sarebbe poi concretamente svolta e, in particolare, in un giorno in cui il dipendente sapeva di non dover lavorare, ovvero domenica 22 maggio 2022 (cfr. doc.n.2 Memoria Omissis). Il datore di lavoro si era infatti rivolto ai dipendenti, con riguardo ai turni di lavoro comunicati nel mese di aprile, con espressione mai contestata da parte opponente: facciamo presente che nel periodo sopra indicato continueremo con 21 turni a 4 squadre ma domenica non lavoreremo .

Ad ogni modo preme sottolineare la totale ininfluenza della data di acquisto dei biglietti, trattandosi di un elemento suscettibile di diverse interpretazioni; ben, per esempio, si potrebbe pensare che Omissis abbia deciso di recarsi all'evento sportivo, consapevole della propria malattia e di non aggravarne lo stato, proprio perché oramai aveva esborsato del denaro al fine di acquistare il biglietto.

A ciò si aggiunga che spetta all'odierna opponente dimostrare l'insussistenza dello stato di malattia e la conseguente falsità della certificazione medica.

Alla luce di quanto esposto, venendo meno l'indizio su cu poggerebbe l'intero impianto argomentativo dell'opponente, non è stato esposto o allegato, ancor prima che dimostrato, alcun ulteriore motivo volto a convincere l'odierno giudicante dell'infedele attestazione da parte del medico.

Ed infatti, Omissis si è semplicemente limitata a contestare il valore probatorio della certificazione, senza apportare motivazioni per cui l'odierno giudicante dovrebbe essere indotto ad accogliere la sua tesi.

Non ha in primo luogo esperito l'essenziale passaggio in grado di cristallizzare il dubbio circa la non genuinità della condotta del lavoratore consistente nella segnalazione della vicenda agli organi dell'INPS, i quali avrebbero valutato se effettuare una visita di controllo a Omissis.

Né i capitoli istruttori formulati dalla ricorrente sono volti a dimostrare la falsità di quanto attestato nella documentazione medica, essendo capitoli incentrati vieppiù sul fornire la prova della presenza di Omissis allo stadio, circostanza totalmente irrilevante ai fini del decidere in quanto mai contestata dal lavoratore.

Orbene, Omissis non ha mai negato nei propri scritti difensivi di essersi recato all'evento sportivo.

Posto dunque che non vi è prova della falsità della certificazione, né del resto può avere una qualche influenza per l'odierno giudizio la proposizione di querela di falsi ideologico, (che semmai avrebbe dovuto essere proposta ai fini di un giudizio penale, il cui positivo esito non varrebbe a determinare la caducazione della presente ordinanza), è doveroso soffermarsi ad esaminare se recarsi ad un evento sportivo durante lo stato di malattia possa o meno inficiare il rapporto fiduciario intercorrente tra le parti.

Ad avviso dell'odierno giudicante, la condotta di Omissis non è qualificabile alla stregua di un grave inadempimento e pertanto non giustifica l'adozione di una sanzione espulsiva, ma al più di carattere conservativo.

Ed invero, non si può parlare di grave inadempimento in quanto il fatto di recarsi ad una partita non necessariamente implica l'aggravarsi della malattia lamentata dal lavoratore.

Il fatto che non ci sia stato un aggravarsi dello stato patologico è dimostrato nella misura in cui Omissis è tornato nel luogo di lavoro non appena conclusosi il periodo di malattia stabilito nella certificazione.

Del resto, non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica e Omissis si è recato ad assistere al predetto evento sportivo in orario in cui egli era non reperibile per la visita fiscale, così pienamente esplicando il diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promanati dall'autorità giudiziaria.

Peraltro, la durata di una partita si estende per un arco temporale ben più breve rispetto all'intera giornata lavorativa e, a fronte di un eventuale accentuarsi del dolore, in quel ristretto frammento temporale, Omissis avrebbe potuto avrebbe potuto reagire anche tramite l'assunzione di un antidolorifico.

Si aggiunga che mentre assistere ad una partita non richiede particolari sforzi (essendo visionabile anche assumendo una posizione seduta), l'attività di affilatore espletata da Omissis richiedeva il maneggio di carichi a mani. Non rileva poi il richiamo di parte resistente ad altre e diverse mansioni lavorative, avendo dovuto proporre altre mansioni eventualmente esercitabili.

Deve dunque confermarsi l'ordinanza opposta con contestuale applicazione della fattispecie dell'art. 18, comma 4 , legge n 300 del 1970, in quanto il licenziamento è del tutto ILLEGITTIMO per insussistenza dell'addebito mosso a Omissis.