Dolosa Attestazione del titolo di studio - Danno erariale. Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna - Sentenza n. 19 del 8 febbraio 2023.
Con nota prot. n. 0014352 del 22 dicembre 2017, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio XI-Ambito territoriale Reggio Emilia segnalava alla Procura erariale, per il seguito di competenza, che dai controlli incrociati effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla Omissis in occasione della domanda di inserimento nella graduatoria permanente provinciale, profilo professionale collaboratore scolastico, anno scolastico 2015/2016, era emersa la non veridicità di quanto dalla stessa dichiarato in merito al possesso del titolo di studio necessario per l'inserimento nella detta graduatoria.
Gli approfondimenti istruttori sulla vicenda segnalata venivano delegati dalla Procura contabile alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna, che rassegnava gli esiti dell'indagine nell'annotazione di polizia erariale prot. n. 0093160 del 22.3.2022 accertando che, effettivamente, ai fini dell'inserimento nella predetta graduatoria per l'anno scolastico 2015/2016, la sig.ra Omissis aveva falsamente autocertificato il possesso del titolo di studio richiesto, mentre tale titolo di studio non risultava in realtà mai conseguito dall'interessata.
In occasione dei controlli incrociati sulle autocertificazioni allegate alle domande di inserimento nella graduatoria permanente, l'Ufficio Scolastico Regionale riscontrava la non veridicità del titolo di studio dichiarato dalla Omissis già in occasione della richiesta di inserimento nella graduatoria del personale di terza fascia del 2007.
La vicenda in esame aveva seguito anche in sede penale.
Invero, con procedimento penale n. 1024/18 RGNR (n. 1677/18 RG GIP), il G.I.P del Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento della richiesta del 29.3.18 della Procura della Repubblica presso detto SENT. 19/2023/R 4 Tribunale, emetteva in data 12.6.18 decreto penale di condanna della sig.ra OMISSIS per il delitto di falsità ideologica (art. 483, comma 1, cod. pen.), irrevocabile dal 7.6.2019, comminando la pena della reclusione di giorni venti, sostituita con la multa di € 1.500.00.
In ragione di quanto sopra, all'esito dell'istruttoria di responsabilità amministrativa, la Procura contabile faceva notificare alla OMISSIS l'informativa prevista dall'articolo 67 del codice di giustizia contabile per un danno erariale di € 49.662,58 per le retribuzioni illecitamente percepite a carico del MIUR, invitandola a presentare deduzioni scritte ed eventuale documentazione nel termine di giorni quarantacinque, ed avvertendola della facoltà di chiedere nello stesso termine di essere sentita personalmente.
Per il Collegio dichiara la domanda attorea merita integrale accoglimento.
Risulta, infatti, ex actis l'avvenuta dolosa attestazione, da parte della OMISSIS del possesso del titolo di studio richiesto per l'inserimento nelle graduatorie del personale tecnico amministrativo della scuola, che ha indotto in errore l'Ufficio Scolastico Regionale circa l'effettivo possesso del titolo di studio all'uopo necessaria, consentendole il conseguente indebito dell'impiego di collaboratore presso l'amministrazione scolastica.
Ora, è pacifico nella giurisprudenza contabile che il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false dichiarazioni sul possesso del titolo comporti l'irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l'effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione (Sez. I App., sent. n. 482/2017; ex multis, da ultimo, Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, n. 214 del 2022; cfr. anche id. sez. giur. Emilia-Romagna nn. 313 del 2019 e 141 del 2022). Il difetto del titolo spezza l'inestricabile nesso tra prestazione e retribuzione (in termini, ad es., Sez. Marche, sent. n. 225/2019).
Altrettanto incontestabile risulta il coefficiente doloso che ha accompagnato le condotte causative del danno.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia – Romagna, definitivamente pronunciando, per le suesposte motivazioni DICHIARA la contumacia del convenuto.
ACCOGLIE la domanda attorea, e per l'effetto CONDANNA Omissis al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di € 49.662,58, importo da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalla data di pagamento di ciascuna retribuzione alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.